Irricevibile il ricorso di Fertileva S.r.l.
Pubblicato il: 9/3/2022
Nel contenzioso, Fertileva S.r.l. è affiancata dall'avvocato Domenico Comes.
Con domanda depositata in data 4 giugno 2020, Fertileva S.r.l. (“la richiedente”) chiedeva la registrazione del marchio figurativo "SULFUR". In data 23 settembre 2020, MANICA S.p.A. presentava un’opposizione alla registrazione del marchio in questione per tutti i prodotti oggetto della domanda.
L’opponente basava l’opposizione sul marchio italiano anteriore n. 2 017 000 103 093 SULFUR TOP, depositato il 14 settembre 2017 e registrato il 13 agosto 2018 per prodotti di concimazione e fertilizzazione in campo agricolo.
Con decisione del 1 febbraio 2022, la Divisione di Opposizione accoglieva l’opposizione e rifiutava la domanda di marchio per tutti i prodotti in contestazione, in quanto riteneva che sussistesse un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1), lettera b), RMUE.
In data 29 marzo 2022, la richiedente presentava un ricorso avverso la decisione impugnata, chiedendone l’annullamento integrale.
Poiché non è stato rispettato il termine assegnato alla presentazione della memoria, il ricorso non è conforme all’articolo 68, paragrafo 1, RMUE e dev’essere, pertanto, dichiarato irricevibile a norma dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera d), RDMUE.