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Respinta totalmente l'opposizione di Plastic Free Odv Onlus


Pubblicato il: 9/3/2022

Nel procedimento, la Plastic Free OdV Onlus è affiancata dall'avvocato Chiara Salerno.

In data 13/10/2021, l’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti e servizi della domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 497 469. L’opposizione si basa sul marchio italiano n. 2 019 000 082 836. L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b) e l’articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

Ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 1, RMUE, nel corso del procedimento l’Ufficio procede d’ufficio all’esame dei fatti. Tuttavia, nei procedimenti concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l’Ufficio si limita, in tale esame, ai fatti, alle prove e agli argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti. Ne discende che l’Ufficio non può tenere conto di diritti asseriti per i quali l’opponente non abbia prodotto prove adeguate. Conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, RDMUE, l’Ufficio dà alla parte opponente l’opportunità di presentare i fatti, le prove e le osservazioni a sostegno della sua opposizione o di completare eventuali fatti, prove od osservazioni che siano già stati presentati insieme con l’atto di opposizione entro un termine fissato dall’Ufficio.

Conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, RDMUE, se entro il termine di cui all’articolo 7, paragrafo 1, RDMUE l’opponente non ha presentato prove dell’esistenza, della validità e della portata della protezione del suo marchio anteriore o del suo diritto anteriore, nonché del suo diritto a proporre l’opposizione, oppure se le prove presentate sono manifestamente irrilevanti o manifestamente insufficienti, l’opposizione viene respinta in quanto infondata.

Considerati i fatti sopra descritti, le prove presentate dall’opponente entro il termine di cui all’articolo 7, paragrafo 1, RDMUE sono manifestamente irrilevanti e insufficienti mentre le prove per dimostrare il diritto a proporre opposizione dell’opponente sono state prodotte solamente in data 05/05/2022, quindi dopo la scadenza del termine di cui sopra. Pertanto, queste ultime non possono essere prese in considerazione. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, l’opposizione deve pertanto essere respinta in quanto infondata, in relazione al suddetto diritto anteriore.

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