Respinto il ricorso di CMT Compagnia Manifatture Tessili
Pubblicato il: 9/3/2022
Nel procedimento, la società Camomilla S.r.l. è affiancata dall'avvocato Matteo Mussi; la società CMT è difesa da Legance Avvocati Associati.
Con domanda depositata in data 31 luglio 2010, la quale rivendicava la priorità di un marchio italiano registrato in data 22 aprile 2010, C.M.T. - Compagnia Manifatture Tessili S.r.l. (“la titolare del MUE”) chiedeva la registrazione del marchio denominativo "Camomilla Italia".
In data 6 agosto 2014, Camomilla S.r.l. (“la richiedente l’annullamento” o “la richiedente”) presentava una domanda di nullità nei confronti di tutti i prodotti e servizi del marchio in questione. La domanda di nullità si fondava sui motivi previsti dall’articolo 60, paragrafo 1, lettera a), RMUE in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), RMUE, e con l’articolo 8, paragrafo 5, RMUE.
Costituisce un rischio di confusione la possibilità che il pubblico di riferimento possa credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o, secondo il caso, da imprese economicamente collegate. La valutazione del rischio di confusione nella mente del pubblico dipende da numerosi fattori e, segnatamente, dall’associazione che può essere fatta con il marchio registrato, dal grado di somiglianza tra il marchio e il segno e tra i prodotti e i servizi designati: esso deve essere valutato globalmente, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie.
I prodotti contestati oggetto del presente ricorso sono in parte identici e in parte simili (in diversa misura).
Considerando tutti i fattori pertinenti, la Commissione ritiene che vi sarà un rischio di confusione in capo al pubblico rilevante, composto dal grande pubblico avente un livello di attenzione tendenzialmente di grado medio.
In ragione di quanto sopra, il ricorso è respinto.