Accolta l'opposizione di Teofarma S.r.l.
Pubblicato il: 12/3/2022
Nel contenzioso, la società Budetta Brand S.r.l. è affiancata dall'avvocato Giustino Sisto.
In data 19/12/2018, l’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea No 17 958 127 "CLIA DOL". L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio nazionale (Francia) No 1 301 742 "CLARADOL" (marchio verbale). L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera a) e lettera b), RMUE.
Ai sensi dell’articolo 47, paragrafi 2 e 3, RMUE, su istanza della richiedente, l’opponente è tenuto a fornire la prova che nel termine di cinque anni che precedono la data di deposito o, ove applicabile, la data di priorità del marchio contestato, il marchio anteriore è stato oggetto di uso effettivo nel territorio in cui tale diritto è tutelato per i prodotti o per i servizi per i quali è stato registrato, e sui quali si fonda l’opposizione, o che sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso. Il marchio anteriore è assoggettato all’obbligo d’uso se, alla data in questione, lo stesso era registrato da almeno cinque anni.
La medesima disposizione prevede che, in mancanza di tale prova, l’opposizione è respinta.
La Corte ritiene che i prodotti in questione sono almeno simili. Essi si dirigono sia al pubblico in generale che al pubblico professione ed il grado di attenzione può variare da medio ad alto. Il carattere distintivo del marchio anteriore è normale. I marchi sono visivamente e foneticamente simili in misura media. In particolare, essi coincidono nella maggior parte delle loro lettere e differiscono unicamente nelle lettere ‘-R-A’ del marchio anteriore e ‘I’ del segno impugnato che possono passare inosservate al consumatore in quanto posizionate nel mezzo di lettere iniziali e finali identiche. Inoltre, tipografia del segno impugnato che è meramente decorativa.
Pertanto, l’opposizione basata registrazione di marchio francese n. 1 301 742. deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati. Poiché l’opposizione è stata pienamente accolta in base al motivo di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, non è necessario procedere all’esame del rimanente motivo invocato, ovvero quello di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a) RMUE.