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Mavilla vince nel contenzioso in opposizione avanzato da Dixie S.r.l.


Pubblicato il: 12/23/2022

Nel procedimento, Marco Mavilla è affiancato dall'avvocato Gianpaolo Todisco.

In data 07/06/2021, l’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea No 18 423 916. L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell’Unione europea No 13 083 845, ‘DIXIE’ (marchio denominativo). L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

Il richiedente ha richiesto la prova dell’uso del marchio anteriore. Tuttavia, a questo punto, la divisione d’Opposizione non ritiene appropriato intraprendere una valutazione delle prove d’uso presentate. L’esame dell’opposizione procederà come se fosse stato dimostrato l’uso effettivo del marchio anteriore/dei marchi anteriori per tutti i prodotti rivendicati, il che costituisce il modo migliore in cui possa essere considerato il caso dell’opponente.

Ai sensi dell’articolo 47, paragrafi 2 e 3, RMUE, su istanza del richiedente, l’opponente è tenuto a fornire la prova che nel termine di cinque anni che precedono la data di deposito o, ove applicabile, la data di priorità del marchio contestato, il marchio anteriore è stato oggetto di uso effettivo nel territorio in cui tale diritto è tutelato per i prodotti o per i servizi per i quali è stato registrato, e sui quali si fonda l’opposizione, o che sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso. Il marchio anteriore è assoggettato all’obbligo d’uso se, alla data in questione, lo stesso era registrato da almeno cinque anni. La medesima disposizione prevede che, in mancanza di tale prova, l’opposizione è respinta.

Gli elementi aggiuntivi/differenti sono chiaramente percettibili e sufficienti a escludere ogni rischio di confusione fra i marchi. Considerato quanto precede, anche qualora i prodotti fossero identici non sussisterebbe alcun rischio di confusione da parte del pubblico. Pertanto, l’opposizione deve essere respinta.

L’assenza di un rischio di confusione si applica ugualmente a quella parte di pubblico per il quale i marchi hanno un significato in quanto tale parte di pubblico in questione percepirà ancor meno una somiglianza tra i segni. Poiché l’opposizione è priva di fondamento ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, RMUE, non è necessario esaminare la prova dell’uso presentata dall’opponente.

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