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Accolta parzialmente l'opposizione di AJ Produkter AB


Pubblicato il: 1/31/2023

Nel contenzioso, la società MBK Fincom Holding SA è assistita dall'avvocato Laura Zana.

In data 28/04/2021, l’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti e servizi della domanda di marchio dell’Unione europea No 18 355 102 "MODUS SOFA". L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell’Unione europea No 10 534 089 ‘MODULUS’ (marchio denominativo). L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

Le osservazioni dell’opponente depositate in data 18/11/2021 non potevano essere presa in considerazione in quanto erano state redatta in inglese e non è stata depositata alcuna traduzione nella lingua del procedimento, ovvero italiano, entro un mese dalla data di presentazione del documento originario (articolo 146, paragrafo 9, RMUE). Per i suddetti motivi, le summenzionate osservazioni presentate dal dall’opponente non possono essere prese in considerazione ai fini del presente procedimento.

I marchi sono visivamente simili in media misura e foneticamente simili in una misura superiore alla media almeno per una parte del pubblico. Concettualmente essi non sono simili anche se tale circostanza ha una rilevanza molto limitata nella comparazione complessiva dei segni, in quanto deriva dal significato non distintivo di SOFA. Le principali somiglianze si riscontrano tra il marchio anteriore, MODULUS, e il primo elemento verbale MODUS del segno impugnato che differiscono unicamente nelle lettere centrali U-L del marchio anteriore dove il consumatore tende a focalizzare meno la sua attenzione. Inoltre, la lettera ‘m’ del segno impugnato sarà percepita come la prima lettera di ‘MODUS’ e gli elementi grafici del segno impugnato sono meramente decorativi.

Considerato quanto precede, la divisione d’Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione da parte del pubblico esaminato e che pertanto l’opposizione sia parzialmente fondata sulla base della registrazione del marchio dell'Unione europea dell’opponente. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.