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Respinta l'opposizione di Tetris S.r.l.


Pubblicato il: 2/24/2023

Nel contenzioso, Tetris S.r.l. è affiancata dall'avvocato Cosetta Masi dello Studio Legale L2B Partners.

In data 22/09/2021, l’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti e servizi della domanda di marchio dell’Unione europea No 18 509 840 (marchio figurativo). L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio italiano No 2 021 000 013 415 (marchio figurativo). L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

La Corte osserva come l’incidenza dell’effettiva confusione può influenzare un accertamento del rischio di confusione solo se è provato che questa incidenza accompagna di solito l’esistenza nel mercato dei marchi in conflitto nella tipica situazione commerciale in cui si trovano i prodotti e/o servizi in questione.

Per ponderare correttamente le prove sul numero di occasioni nelle quali la confusione si è effettivamente realizzata, occorre compiere la valutazione alla luce del numero delle opportunità che tale confusione aveva di verificarsi. Se le operazioni commerciali sono ingenti, ma i casi di confusione sono sporadici, queste prove avranno scarso peso nella valutazione del rischio di confusione.

È evidente che alla luce di questi principi l’esistenza di un paio di recensioni sul portale Tripadvisor non può essere considerata prova di situazioni commerciali tipiche relative ai marchi in conflitto sul mercato, trattandosi di un numero di casi chiaramente esiguo, ben al di qua dei limiti della normale sporadicità. Ciò a maggior ragione in un mercato che in relazione ai prodotti e servizi de quo risulta essere piuttosto affollato. In conclusione, i suddetti argomenti presentati dall’opponente in tal senso devono essere respinti.

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