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Sussiste il rischio di confusione: accolta l'opposizione di Kelemata S.r.l.


Pubblicato il: 4/7/2023

Nel contenzioso, Kelemata S.r.l. è affiancata dall'avvocato Odra Papaleo; Venere Nera S.r.l. è assistita dall'avvocato Pasquale Di Marino.

La società Kelemata S.r.l. ha avanzato opposizione contro alcuni dei prodotti e servizi della domanda di marchio dell’Unione europea No 18 065 647 "VENUSPOWER", vale a dire contro tutti i prodotti della Classe 5 e una parte dei servizi della Classe 35 (settore nutraceutico e nutrizionale). L’opposizione si basa, sulla registrazione di marchio dell’Unione europea No 13 615 381 "Venus".

L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE e l’articolo 8, paragrafo 5, RMUE in relazione al marchio dell’Unione europea.

La richiedente afferma che le prove presentate dall’opponente al fine di dimostrare la notorietà del marchio anteriore dell’Unione europea non dimostrano l’utilizzo del marchio sul territorio europeo ma solo in Italia e che l’opponente non ha dimostrato l’uso del marchio anteriore e richiede che l’opponente fornisca la prova d’uso del marchio dell’Unione europea.

In conformità dell’articolo 8, paragrafo 5, RMUE, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore registrato ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, RMUE, la registrazione del marchio impugnato è esclusa se il marchio è identico o simile al marchio anteriore, a prescindere dal fatto che i prodotti o i servizi per i quali si chiede la registrazione siano identici, simili o non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio dell’Unione europea anteriore, quest’ultimo sia il marchio che gode di notorietà nell’Unione o, nel caso di un marchio nazionale anteriore, quest’ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello Stato membro in questione e l’uso senza giusto motivo del marchio impugnato possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi.

La Corte ritiene che l’opposizione sia fondata ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, RMUE. Ne consegue che il marchio deve essere respinto per tutti i prodotti e servizi impugnati.