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Il Tar del Lazio si pronuncia in materia di accesso alla documentazione contabile in tema payback per i dispositivi medici


Pubblicato il: 4/6/2023

Nel contenzioso, Sapio Life è affiancata dall'avvocato Riccardo Falaci; Roche Diabetes Care Italy è assistita dall'avvocato Giuseppe Franco Ferrari; la Regione Toscana è assistita dagli avvocati Sergio Fidanzia e Angelo Gigliola.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha emesso due importanti pronunce in materia di accesso alla documentazione contabile in formato disaggregato, concernente il tema di payback per i dispositivi medici.

Dette pronunce, originate da due ricorsi avanzati da Sapio Life (n. 13886/2022) e da Roche Diabetes Italia (n. 13836/2022) hanno chiarito il perimetro di applicazione della normativa in materia di accesso documentale e definito i profili volti all’ostensione della documentazione contabile in formato disaggregato in tema di payback per i dispositivi medici, ai sensi del decreto-legge n. 78 del 2015, per verificare il superamento del tetto massimo di spesa.

Nel condividere interamente le difese espletate dalle resistenti ha ritenuto tali istanze di accesso generiche e aspecifiche, poiché volte a realizzare una vera e propria cogestione, da parte di soggetti privati, alla spesa farmaceutica, attraverso l’accesso ad atti non previsti dall’ordinamento settoriale e dalle leggi speciali.

Per tali ragioni, il TAR ha ritenuto che l’unica documentazione consultabile da parte delle società operanti nel settore medico ed interessata dal payback sia quella già pubblicata dalla Regione, nel rispetto di quanto previsto dalle “Linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici”, senza poter pretendere l’ostensione dei dati contabili in formato disaggregato.

Tali richieste di accesso, oltre che soffrire di eccessiva genericità, non possono oltretutto trovare accoglimento vertendo su documenti e dati non in possesso delle Regioni intimate, in quanto sono evidentemente nella disponibilità di ciascuna Azienda Sanitaria che sulla scorta di tale documentazione ha assunto le determinazioni di competenza che sono state poste alla base del gravato provvedimento regionale.

Anche per tale ed ulteriore ragione, il TAR ha dunque concluso ritenendo che non può essere ordinata all’Amministrazione l’indicazione precisa degli estremi delle fatture per dispositivi medici a carico delle aziende ospedaliere del servizio sanitario regionale per le annualità di riferimento in cui si è registrato il superamento dal tetto massimo di spesa. Le stesse, peraltro, sono in possesso delle ASL e non delle Regioni che si sono adeguate ad atti e documenti preesistenti che sono stati, come tali, recepiti nei decreti impugnati. Da ciò consegue necessariamente che le singole Regioni non potrebbero, in alcun modo, esibire le singole fatture. 

Viene chiarito come l'istanza di accesso debba contenere l'indicazione precisa dei documenti richiesti o, comunque, elementi che consentano di identificarli quantomeno con riferimento alla tipologia. L'istanza eccessivamente generica non consente di enucleare quali tipologie di documenti richiede né, quindi, di valutare l'effettiva sussistenza di un suo interesse giuridicamente rilevante, collegato alla documentazione della quale viene richiesta l'ostensione. Né la richiesta di ostensione può essere formulata in maniera tale da costringere la p.a. ad attività di ricerca ed elaborazione dati.

Alla luce di ciò, il collegio accoglie il ricorso nei limiti poc'anzi chiariti ed ordina l'esibizione della sola documentazione indicata in motivazione, sollevando gli enti intimati da qualunque ulteriore onere.