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Sanzionata la US Grosseto in materia di acquisizione di partecipazioni societarie


Pubblicato il: 4/11/2023

Nel contenzioso, la US Grosseto 1912 è affiancata dall'avvocato Mattia Grassani.

La Procura Federale ha avanzato richiesta di deferimento nei confronti della US Grosseto 1912 per violazione degli obblighi di legge previsti in materia di acquisizione di partecipazioni societarie.

Il contenzioso è emerso a seguito dell’indagine, avente ad oggetto “Trasmissione da parte della Commissione Acquisizioni Partecipazioni Societarie in data 05.07.2022 della istruttoria della Co.A.P.S. espletata a seguito della istanza di riesame formulata dalla società US Grosseto 1912 SSARL in applicazione dei commi 2 e 3 della norma transitoria di cui all’art. 32 del CGS, per come modificato con C.U. FIGC n. 206/A del 17 marzo 2022"-.

Quest'ultima trae origine da una segnalazione della Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie pervenuta in data 5.7.2022.

In detto atto, all’esito dell’istruttoria svolta in sede di riesame richiesto dalla Società per la rivalutazione della cessione della partecipazione pari al 90% delle quote societarie alla DBM Sport Srl, oggetto di una precedente valutazione negativa, la Commissione rilevava, per quanto di interesse in questa sede, che “la documentazione relativa ai requisiti di solidità finanziaria risulti, rispetto a quanto richiesto dall’art. 20-bis, comma 6 lett. A1) delle NOIF * sufficiente a certificare la sostanziale solidità finanziaria della società acquirente, essendo stata ivi: attestata dall’istituto di credito di riferimento la regolarità nello svolgimento dei rapporti pregressi con la società senza che siano emerse irregolarità o inadempienze; attribuita alla società acquirente una classe di rating basata su parametri interni, sostanzialmente equipollente o superiore alla B+ richiesta dal 6° comma, lett. A1, punto a. ii) dell’art. 20-bis delle NOIF; ancorché, tardiva (ex art. 32, comma 5-ter del CGS) perché pervenuta alla Commissione solo all’esito della concessione del termine aggiuntivo da essa assegnato alla società ai sensi del 5° comma della Norma Transitoria annessa all’art. 32 CGS medesimo”.

Nel caso di specie risulta documentalmente provato, rispetto allo schema designato dalla normativa transitoria citata, che la Società deferita abbia depositato la documentazione oggetto del deferimento solo a seguito del secondo termine concesso dalla Commissione, con la conseguenza che a carico della medesima trova applicazione, per il solo fatto del ritardo, la sanzione di cui all’art. 32, comma 5 ter a titolo di responsabilità propria per espressa disposizione normativa.

Come correttamente rilevato nell’atto di deferimento, detta norma pone infatti gli obblighi da essa previsti direttamente in capo al sodalizio che ne risponde per fatto proprio

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti della società US Grosseto 1912 SSARL la sanzione di euro 13.000,00 (tredicimila/00) di ammenda.

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