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Condannata la società Profilumbra nel contenzioso con la Regione Umbria


Pubblicato il: 4/12/2023

Nel procedimento, la società Profilumbria è affiancata dall'avvocato Donatella Panzarola; la Regione Umbria è difesa dagli avvocati Tiziana Caselli e Paola Manuali.

La società Profilumbra S.p.A. ha avanzato ricorso per l'annullamento della sentenza del TAR Umbria n. 516/2016.

Detta sentenza aveva respinto il ricorso n. 211/2012 R.G. proposto per l’annullamento dei provvedimenti con cui la Regione Umbria ha respinto la richiesta, presentata il giorno 29 settembre 2004 dalla Profilumbra s.p.a., per ottenere il contributo relativo al bando per interventi riferibili all’Obiettivo 2 2000-2006 misura 3.1 - Sostegno alle imprese per la tutela e la riqualificazione ambientale - approvato con determinazione dirigenziale 28 aprile 2004 n.3000.

La Regione Umbria, intimata appellata, con determinazione dirigenziale 28 aprile 2004 n.3000, ha approvato un “bando per la presentazione delle domande di contributo per interventi di cui al DOCUP Obiettivo 2- 2000-2006, misura 3.1” per il “sostegno alle imprese per la tutela e la riqualificazione dell’ambiente”. Si tratta, in sintesi, di un bando per assegnare “contributi agli investimenti delle imprese industriali, artigiane, commerciali e turistiche”, finalizzati fra l’altro a ridurre l’inquinamento atmosferico, idrico e acustico e in particolare alla rimozione dell’amianto dalle strutture in cui è presente.

La ricorrente appellante, un’impresa industriale attiva nella produzione di profilati metallici, ha quindi presentato il giorno 29 settembre 2004 la propria domanda, relativa ad un contributo di € 14.908,60 - pari alla percentuale massima ammissibile per un investimento di € 37.221,49- per un intervento di eliminazione dell’amianto da un capannone di proprietà, situato nella zona industriale del Comune di Valfabbrica.

La domanda è stata ammessa a contributo per l’importo richiesto, come da nota della Regione 31 maggio 2005 prot. n.93633. L’impresa ha quindi eseguito i lavori e, con nota 24 ottobre 2005, ha chiesto l’erogazione del contributo, ovvero il suo concreto pagamento. A seguito di dichiarazione della Regione di impossibilità nell'erogazione del contributo, la società ha proposto ricorso al TAR Umbria che ha respinto le doglianze.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta), definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto (ricorso n. 791/2017 R.G.), lo respinge. Condanna la ricorrente appellante Profilumbra s.p.a. a rifondere alla controparte costituita Regione Umbria le spese di questo grado di giudizio, spese che liquida in € 6.000 (seimila/00), oltre rimborso spese forfetario ed accessori di legge, se dovuti.

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