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Accolto il ricorso di Geotec in Consiglio di Stato


Pubblicato il: 4/13/2023

Nel contenzioso, la società Geotec S.p.A. è affiancata dagli avvocati Salvatore Dettori e Teresa Felicetti; Acquedotto Pugliese S.p.A. è assistito dall'avvocato Giovanni Nardelli.

Geotec S.p.A. ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Puglia n. 484/2022.

Con determina a contrarre in data 3 novembre 2021 e con successiva lettera di invito del 4 novembre 2021, Acquedotto Pugliese S.p.A. avviava una procedura negoziata per l’affidamento del “servizio di indagini geognostiche ed ambientali”, prodromiche e strumentali al programmato intervento di “realizzazione dell’impianto di dissalazione delle acque salmastre delle sorgenti del Tara”, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Nella determina a contrarre, non meno che nella pedissequa lettera di invito, era precisato che la procedura dovesse ritenersi riservata a tutti gli operatori economici iscritti, alla data di indizione, nell’”albo dei fornitori” tenuto della stazione appaltante, per la categoria merceologica “SERV 1238”, relativa a “Servizi geologici, geofisici, geomeccanici, geognostici”.

Con pec in data 19 novembre 2021, l’appellante Geotec s.p.a. sollecitava la rimodulazione, in autotutela, della lex specialis di gara, nelle parti che impedivano, giusta le riassunte premesse, la partecipazione di operatori economici non iscritti nella categoria merceologica SERV 1238 alla data della pubblicazione della gara e qualificavano in termini di “servizi” tutte, ed indistintamente, le prestazioni oggetto dell’appalto, a dispetto del rilievo che molte tra quelle principali fossero, asseritamente, classificabili, anche ai fini della corrispondente qualificazione, in termini di “lavori”.

In data 22 novembre 2021, anche l’Associazione nazionale imprese specializzate in indagini geognostiche (ANISIG), nella qualità di associazione di categoria a livello nazionale delle imprese operanti nel settore delle indagini geognostiche, diffidava, per analogo ordine di ragioni, la stazione appaltante ad annullare, in parte qua, gli atti di indizione della procedura, nell’argomentata valorizzazione di un generale interesse professionale di categoria.

Il Tar respingeva il ricorso, contro detta pronuncia viene formulato appello.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado.