Accolto l'appello di Vodafone contro Arpacal
Pubblicato il: 4/13/2023
Nel contenzioso, Vodafone Italia S.p.A. è affiancata dagli avvocati Gennaro Belvini e Paola Caruso; Arpacal è assistita dall'avvocato Federico Cappella.
Vodafone Italia ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Calabria n. 328/2019, per l’annullamento: del provvedimento protocollo n. 38711 del 20.09.2017, con il quale si rigettava la comunicazione inoltrata dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 87/ter del d.lgs. 259/03, di modifica non sostanziale del suo impianto già regolarmente autorizzato ed esistente in Mesoraca Loc. Serra del Trono; di ogni altro atto connesso, preordinato e consequenziale.
L’oggetto del presente contenzioso è costituito dalla determinazione di ARPACAL (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria) n. prot. 38711 del 20 settembre 2017, che rigettava la comunicazione di Vodafone Italia S.p.A. del 12.9.2017 di un «intervento di modifica non sostanziale» (previsto dall’art. 87-ter del d.lgs. n. 259/2003) presso la propria stazione radio base per telecomunicazioni nel Comune di Mesoraca, località Serra del Trono, foglio 13, particella 90 (realizzata con permesso di costruire n. 672 del 19.1.2017).
Avverso il provvedimento sopra indicato Vodafone Italia ha proposto ricorso dinanzi al TAR della Calabria articolando due motivi di censura: in ossequio alle finalità semplificatorie previste dalla legge, la comunicazione di modifica non sostanziale dovrebbe poter operare anche quando quest’ultima comporti non solo modifiche geometriche, ma anche variazioni minimali delle caratteristiche di emissione tali da garantire comunque il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui alla legge 22 febbraio 2001 n. 36; ARPACAL avrebbe dovuto comunicare alla società i motivi ostativi con il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 prima di adottare il provvedimento reiettivo.
Il Tribunale Amministrativo Regionale, con la sentenza impugnata, ha respinto il ricorso e ha compensato le spese di giudizio.
Con l’appello in esame, la società Vodafone Italia S.p.A. ha proposto appello avverso la sentenza del TAR n. 328/2019 e ha sostanzialmente riproposto i motivi di primo grado.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello r.g. n. 8330/2019, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla il provvedimento ivi gravato e compensa le spese del doppio grado di giudizio.