Regione Lombardia vince in Consiglio di Stato: respinto l'appello delle maggiori sigle sindacali.
Pubblicato il: 4/14/2023
Nel contenzioso, CGIL – Confederazione Generale Italiana del Lavoro Lombardia, CGIL – Confederazione Generale Italiana del Lavoro Piemonte, CISL – Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori Piemonte, UIL – Unione Italiana del Lavoro, Milano e Lombardia sono affiancate dagli avvocati Vittorio Angiolini, Franco Scarpelli e Sergio Vacirca. Regione Lombardia è assistita dall'avvocato Alessandro Gianelli.
Con decreto n. 9248 del 25 giugno 2019, la Regione Lombardia, nella qualità di Autorità di Gestione, emanava un avviso pubblico per la presentazione di “progetti di Cooperazione transfrontaliera”. Gli Assi del Programma su cui era possibile presentare domanda di finanziamento erano: Asse 3 – Mobilità integrata e sostenibile; Asse 4 – Servizi per l’integrazione delle comunità; Asse 5 – Rafforzamento della governance transfrontaliera. La durata dei progetti, da sviluppare in partenariato, non poteva essere superiore a ventiquattro mesi, salvo i progetti di “Small projects”, per i quali era prevista una durata non superiore ai quindici mesi. La dotazione dell’Avviso era pari, per parte italiana, a € 17.518.755,88 e, per parte svizzera, a CHF 9.945.528,00.
Le appellanti presentavano, per il tramite del Capofila italiano Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Varese e dei relativi partners la propria candidatura del progetto “GETIS - ID 1531886”, a concorrere sull’Asse 5, per un valore di € 804.119,08, di cui € 755.321,22 di contributo pubblico, nazionale italiano e comunitario FESR ed CHF 575.658,30, di parte svizzera (con un contributo pubblico richiesto di CHF 287.829,15), della durata massima di ventiquattro mesi.
In data 3 dicembre 2019, il Comitato Direttivo, recepiva proprio il parere dell’Amministrazione Cantonale Ticinese sul progetto GETIS che, per l’effetto, veniva argomentatamente dichiarato “non ammissibile” dai rappresentanti svizzeri in seno al Comitato, per violazione della proposta al Criterio A2.9, sicché il Comitato Direttivo prendeva atto della richiesta della componente svizzera e confermava il complessivo e definitivo giudizio di non ammissibilità della proposta progettuale GETIS.
Con atto notificato il 20 giugno 2020, gli odierni appellanti impugnavano dinanzi al TAR per la Lombardia il provvedimento in questione, lamentandone, sotto plurimo profilo l’illegittimità.
Nella resistenza della Regione Lombardia, con sentenza n. 1057 in data 27 aprile 2021, resa nel rituale contraddittorio delle parti previa ordinanza di concessione dei termini a difesa ex art. 73 cod. proc. amm., il Tribunale adito dichiarava il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato.
Con atto di impugnazione, notificato nei tempi e nelle forme di rito, le appellanti contestano, con diffusa argomentazione censoria, la ridetta statuizione, di cui auspicano l’integrale riforma.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna le appellanti alla refusione delle spese di lite in favore della Regione Lombardia, che liquida in complessivi € 3.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti.