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Accolta parzialmente l'opposizione avanzata dal Salumificio Fratelli Beretta


Pubblicato il: 4/7/2023

Nel contenzioso, il Salumificio Fratelli Beretta S.p.A. è affiancato dallo Studio Notarbartolo&Gervasi con il professionista Raffaele Ranieri.

In data 14/10/2021, il Salumificio Fratelli Beretta ha presentato opposizione contro tutti i prodotti e servizi della domanda di marchio dell’Unione europea No 18 544 230. L’opposizione si basa, sulla registrazione di marchio dell’Unione Europea No 17 483 876 "Puro Beretta" . L’opponente ha invocato il rischio di confusione a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione. L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà. Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco.

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del RMUE, la somiglianza tra prodotti e servizi è una condizione necessaria per constatare un rischio di confusione. Pertanto, la presente opposizione non può essere accolta per i prodotti e servizi ritenuti dissimili.

Considerato quanto precede, la divisione d’Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione da parte del pubblico di lingua finlandese. Come già menzionato, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione Europea è sufficiente per respingere la domanda contestata. Pertanto, l’opposizione è parzialmente fondata sulla base della registrazione di marchio dell’Unione Europea No 17 483 876 relativamente ai prodotti delle classi 29, 30 e 32. Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto per i prodotti e servizi considerati identici e simili a quelli del marchio anteriore.