Respinto il ricorso della Pizzamiglio Andrea S.r.l. in materia di appalto per i servizi di igiene urbana
Pubblicato il: 4/15/2023
Nel contenzioso, la società Pizzamiglio Andrea S.r.l. è affiancata dagli avvocati Marina Giani, Andrea Manzi e Stefano Sonzogni; il Comune di Cava Manara è difeso dall'avvocato Paola Brambilla; ASM Pavia S.p.A. è assistita dagli avvocati Maurizio Zoppolato e Federico Vaccarino.
La società Pizzamiglio Andrea S.r.l., operatore economico attivo nel settore dell’igiene urbana, ha impugnato avanti il T.a.r. per la Lombardia la deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Cava Manara n. 3 dell’11 aprile 2022, con la quale si è disposto di affidare in house il servizio settennale di igiene urbana alla ASM Pavia s.p.a., società a capitale interamente pubblico detenuto dal Comune di Pavia in misura pari al 95,72628% e, nella residua parte, suddiviso tra 40 Comuni, tra cui il Comune di Cava Manara, che ne possiede lo 0,08289%.
La società ha svolto le seguenti censure: insussistenza del requisito del “controllo analogo congiunto” richiesto dalla vigente normativa unionale e nazionale, perché il Comune di Cava Manara deterrebbe una partecipazione meramente pulviscolare nella società ASM Pavia, di cui il Comune di Pavia sarebbe “il vero dominus”, non valendo, in senso contrario, le previsioni statutarie poste a tutela dei soci minori, che si risolverebbero “in una sorta di messa in scena”. Inoltre, sussistenza di diverse partecipazioni societarie in capo ad ASM Pavia che non sarebbero conformi all’art. 4, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2016 (esclusività dell’oggetto sociale), né compatibili con le condizioni poste dall’art. 5, comma 1, lett. c, d.lgs. n. 50 del 2016 (assenza di vocazione commerciale) e dall’art. 16, comma 3, d.lgs. n. 175 del 2016 (conseguimento di oltre l’80% per cento del fatturato dagli affidamenti diretti degli Enti soci). Infine viene eccipita la carenza dell'istruttoria e conseguente non esaustiva dimostrazione della congruità dell’affidamento in house, tanto più alla luce della durata settennale del servizio.
Il Tar ha respinto le doglianze della società sostenendo che: sulla base di un’articolata disamina dello statuto di ASM Pavia, il Comune resistente vi eserciterebbe un “controllo analogo congiunto”; risulterebbe altresì rispettato il requisito dello svolgimento di almeno l’80% dell’attività a favore delle Amministrazioni controllanti, non dovendosi computare a tal fine la partecipazione di ASM Pavia in A2A s.p.a., poiché si tratterebbe di una partecipazione non di controllo, né ricorrerebbe un collegamento societario giuridicamente rilevante; risulterebbe logica e ragionevole la motivazione spesa dal Comune per giustificare la scelta di procedere ad affidamento in house e di stabilire la durata settennale dell’affidamento.
La società Pizzamiglio ha interposto appello, riproponendo criticamente le censure di prime cure.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.