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Cessata la materia del contendere tra la società SVP e il Comune di San Pietro Vernotico


Pubblicato il: 4/15/2023

Nel contenzioso, la società SVP S.r.l. è assistita dall'avvocato Domenico Mastrolia.

La società SVP S.r.l. ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Puglia n. 01702/2017, con la quale l'appellante ha domandato l'improcedibilità dell'appello per sopravvenuta carenza di interesse, ovvero per cessata materia del contendere.

La società SVP S.r.l. era proprietaria di un impianto fotovoltaico, cod. rif. “SV018”, sito nel territorio del Comune di Cellino San Marco, in contrada La Mea. La società aveva ottenuto dal Comune di San Pietro Vernotico (BR) l’autorizzazione ad occupare il suolo pubblico per ml 1.826, per un periodo di 20 anni, al fine della installazione di un cavidotto di collegamento tra il suddetto impianto e la rete elettrica ENEL. Il cavidotto veniva successivamente ceduto ad Enel Distribuzione s.p.a., ai sensi e per gli effetti della Delibera n. 281/05 dell’AEEG.

Con nota del 16.11.2012, il Comune di San Pietro Vernotico comunicava alla società di avere rideterminato, con la Determinazione n. 789 del 29 dicembre 2011, in aumento ed unilateralmente, il canone concessorio per l’occupazione di suolo pubblico e invitata SVP s.r.l. a procedere al versamento delle somme così rideterminate. L’Amministrazione diffidava, altresì, l’appellante che, in mancanza del suddetto versamento, l’Ente avrebbe attivato la procedura di decadenza della concessione, in conformità al dettato di cui all’art. 4 del Contratto.

Con provvedimento, prot. n. 15852, del 23 luglio 2013, l’Amministrazione comunale disponeva la revoca della concessione permanente di occupazione del suolo pubblico disposta in favore della società SVP s.r.l., ordinando lo smantellamento delle opere realizzate ed il ripristino dello stato dei luoghi.

La società impugnava il suddetto provvedimento dinanzi al T.A.R. per la Puglia che, con sentenza n. 1702 del 6 novembre 2017, respingeva il ricorso, sulla base del rilievo che l’atto gravato aveva un contenuto vincolato, derivante dalle previsioni della Convenzione, ravvisando la legittimità del quantum richiesto, perché meramente applicativo della Determinazione n. 789 del 2011, non impugnata nei termini.

In prossimità dell'udienza, la società appellante ha depositato la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse concludendo per l’improcedibilità dell’appello per la cessazione della materia del contendere, poiché, nelle more del presente giudizio, il Comune di San Pietro Vernotico ha adottato due determinazioni (n. 753 dell’11.10.2018 e n. 332 del 3.4.2019) con cui, prendendo atto del pagamento delle somme richieste, ha revocato il provvedimento impugnato in primo grado.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.

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