Mt 2000 II S.r.l. richiede la declaratoria di cessazione della materia del contendere
Pubblicato il: 4/15/2023
Nel procedimento, Mt 2007 II S.r.l. è affiancata dall'avvocato Domenico Mastrolia.
La società Mt 2007 II S.r.l. ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Lecce n. 01687/2017, concernente la richiesta di improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse, ovvero la cessata materia del contendere.
La società MT 2007 II S.r.l. era proprietaria di un impianto fotovoltaico, cod. rif. “MT2007 II”, nel territorio del Comune di Cellino San Marco, in contrada La Mea. La società aveva ottenuto dal Comune di San Pietro Vernotico (BR) l’autorizzazione ad occupare il suolo pubblico per ml 2.993, per un periodo di 20 anni, ai fini della installazione di un cavidotto di collegamento tra il suddetto impianto e la rete elettrica ENEL. Tale cavidotto veniva successivamente ceduto ad Enel Distribuzione s.p.a., ai sensi e per gli effetti della Delibera n. 281/05 dell’AEEG.
Con nota del 16.11.2012, il Comune di San Pietro Vernotico comunicava alla società che, con Determinazione n. 798 del 29.12.2011, aveva rideterminato (in aumento e unilateralmente) il canone concessorio per l’occupazione di suolo pubblico, invitandola a procedere al versamento delle somme così rideterminate. L’Amministrazione diffidava, altresì, la MT 2007II s.r.l. che, in mancanza del suddetto versamento, l’Ente avrebbe attivato la procedura di decadenza della concessione, in conformità al dettato di cui all’art. 4 del contratto.
Con provvedimento, prot. n. 15856, del 23 luglio 2013, l’Amministrazione comunale disponeva la revoca della concessione permanente di occupazione del suolo pubblico disposta in favore della società MT 2007 II S.r.l., ordinando a quest’ultima lo smantellamento delle opere realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi.
Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, la società MT 2007 II s.r.l. chiedeva l’annullamento del suddetto provvedimento di revoca, nonché della Determinazione n. 789 del 2011 di rideterminazione unilaterale del canone di concessione, della nota di avvio del procedimento, del contratto concessorio sottoscritto con il Comune e del Regolamento Cosap del Comune di San Pietro Vernotico.
Il T.A.R. per la Puglia, sezione staccata di Lecce, con sentenza n. 1687 del 6 novembre 2017, respingeva il ricorso, ritenendo che l’atto gravato avesse un contenuto vincolato, derivante dalle previsioni della Convenzione, e che il quantum richiesto fosse legittimo perché meramente applicativo della determinazione n. 789 del 2011, non impugnata nei termini.
In prossimità della pubblica udienza, parte appellante ha depositato dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse (o di cessazione della materia del contendere) riferendo che da ultimo, sono state reperite le Determinazioni a mezzo delle quali, l’appellato Ente comunale, ha preso atto dell’intervenuto pagamento delle somme richieste e ha, conseguentemente, disposto la revoca dei procedimenti avviati.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.