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Cessata la materia del contendere: accolte le doglianze della società Girasole II


Pubblicato il: 4/17/2023

Nel contenzioso, la società Girasole II S.r.l. è affiancata dagli avvocati Ernesto Sticchi Damiani e Ugo Luca Savio De Luca.

La società Girasole II S.r.l. ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Puglia N. 01688/2017 con la conseguente richiesta di dichiarazione di cessata materia del contendere per carenza di interesse nel procedimento.

La società GIRASOLE II S.r.l. era proprietaria dell’impianto fotovoltaico cod. rif. “GIR014A”, sito nel territorio del Comune di Cellino San Marco, in contrada La Mea. La società aveva ottenuto dal Comune di San Pietro Vernotico (BR) l’autorizzazione ad occupare il suolo pubblico per ml 2.993, per un periodo di 20 anni ai fini della installazione di un cavidotto di collegamento tra il suddetto impianto e la rete elettrica ENEL. Tale cavidotto veniva in seguito ceduto ad Enel Distribuzione s.p.a., ai sensi e per gli effetti della Delibera n. 281/05 dell’AEEG.

Con nota del 16.1.2012, il Comune di San Pietro Vernotico comunicava alla società che con la determinazione 789 del 29.12.2011 aveva rideterminato (in aumento e unilateralmente) il canone concessorio per l’occupazione di suolo pubblico, invitandola a procedere al versamento delle somme così rideterminate. L’Amministrazione, inoltre diffidava la Girasole II s.r.l. che, in mancanza del suddetto versamento, avrebbe attivato la procedura di decadenza della concessione, in conformità al dettato di cui all’art. 4 del Contratto.

La società Girasole II s.r.l. impugnava il suddetto provvedimento dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, nonchè la Determinazione n. 789 del 2011 di rideterminazione unilaterale del canone di concessione, la nota di avvio del procedimento, il contratto concessorio sottoscritto con il Comune, e il relativo regolamento Cosap.

Il Tribunale amministrativo regionale adito, con sentenza n. 1688 del 2017, respingeva il ricorso, assumendo che la revoca aveva contenuto vincolato e non era soggetta ad ulteriori obblighi di motivazione oltre a quelli relativi al mancato versamento degli oneri concessori, inoltre il quantum richiesto era da ricollegare alla determinazione n. 789 del 2011 che non era stata impugnata nei termini.

La società Girasole II s.r.l. ha proposto appello avverso la suddetta pronuncia; in vista della pubblica udienza, parte appellante ha depositato un’istanza per sopravvenuta carenza di interesse, rappresentando che, nelle more del presente giudizio di appello, il Comune di San Pietro Vernotico ha adottato due determinazioni (rispettivamente: n. 753 dell’11.10.2018 e n. 332 del 3.4.2019) con cui è stata disposta la revoca dei provvedimenti impugnati in primo grado.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.