Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

Accolta la richiesta di cessazione della materia del contendere


Pubblicato il: 4/17/2023

Nel procedimento, la società Ecopower II S.r.l. è assistita dall'avvocato Domenico Mastrolia.

La società Ecopower II S.r.l. ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Puglia n. 01686/2017, domandando altresì la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

La società Ecopower II S.r.l. era proprietaria di un impianto fotovoltaico, cod. rif. “EF014A”, nel territorio del Comune di Cellino San Marco, in contrada La Mea. Al fine di provvedere al posizionamento di un cavidotto in media tensione per la connessione dell’impianto fotovoltaico alla rete elettrica di Enel Distribuzione s.p.a., la società chiedeva al Comune di San Pietro Vernotico (BR) l’autorizzazione ad occupare il suolo pubblico per ml 2.993, per un periodo di venti anni. I cavidotti venivano in seguito ceduti ad Enel Distribuzioni s.p.a., ai sensi e per gli effetti della Delibera n. 281/05 dell’AEEG. Successivamente, Ecopower II s.r.l. stipulava con l’ente comunale il contratto n. 923 del 25.3.2011 di concessione di occupazione di suolo pubblico.

Con nota del 16 novembre 2012, il Comune di San Pietro Vernotico comunicava alla società che, con la Determinazione n. 789 del 2011, aveva rideterminato, in aumento e unilateralmente, il canone concessorio per l’occupazione di suolo pubblico e la invitava a procedere al versamento delle somme così rideterminate.

Con provvedimento prot. n. 15857, del 23 luglio 2013, l’Amministrazione comunale disponeva la revoca della concessione permanente di occupazione del suolo pubblico in favore della Ecopower II s.r.l.

La società Ecopower II s.r.l. impugnava il suddetto provvedimento dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia che, con sentenza n. 1686, del 6 novembre 2017, respingeva il ricorso.

Con atto di appello, notificato nei termini e nelle forme di rito, Ecopower II s.r.l. ha impugnato la suddetta pronuncia, salvo depositare, in prossimità dell'udienza, dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse (o di cessazione della materia del contendere) poiché, nelle more del presente giudizio di appello, il Comune di San Pietro Vernotico, con le determinazioni n. 753 dell’11.10.2018 e n. 332 del 3.4.2019, ha revocato il provvedimento impugnato in primo grado. L’appellante ha chiesto la compensazione delle spese di lite stante la mancata costituzione in giudizio dell’Ente comunale.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.

Studi Coinvolti