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Improcedibilità dell'appello di Eni Rewind contro il Comune di Brindisi


Pubblicato il: 4/17/2023

Nel contenzioso, la società Eni Rewind S.p.A. è rappresentata dall'avvocato Stefano Grassi; il Comune di Brindisi è affiancato dagli avvocati Emanuela Guarino e Monica Canepa.

La società Eni Rewind S.p.A. ha avanzato ricorso per la revocazione della sentenza n. 3535/2021 del Consiglio di Stato.

Il Comune di Brindisi, con provvedimento del 27 giugno 2001, n. 48626, ha intimato alla Società Enichem s.p.a. di procedere alla messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale di un sito in solido con la Società Micorosa, proprietaria dell’area.

La Società Syndial, avente causa di Enichem, ha impugnato tale provvedimento innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, che, con sentenza 28 gennaio 2013, n. 210, ha accolto il ricorso.

Il Comune ha proposto appello. Il Consiglio di Stato, con sentenza 6 maggio 2021, n. 3535, ha accolto l’appello, ritenendo che la ricorrente di primo grado fosse la responsabile dell’inquinamento.

La Società ha proposto ricorso per revocazione, rilevando che il Consiglio di Stato avrebbe “cambiato” l’oggetto del processo. In particolare, il Comune avrebbe fatto appello prospettando soltanto il motivo costituito dalla nullità del contratto di alienazione tra la Società e Micorosa al fine di dimostrare che la Società fosse proprietaria dell’area e, pertanto, “responsabile” in questa diversa posizione.

La ricorrente, con memoria del 3 marzo 2023, ha fatto presente che è intervenuto un «accordo procedimentale e di programma per la messa in sicurezza permanente dell’area Micorosa e delle aree Syndial esterne allo stabilimento Petrolchimico site nel Sin di Brindisi» tra la Società, il Comune di Brindisi e la Regione Puglia. Per queste ragioni la ricorrente ha dichiarato che è venuto meno l’interesse alla decisione, “rinunciando” all’impugnazione.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando: dichiara l’improcedibilità del ricorso per revocazione per sopravvenuta carenza di interesse; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado di processo.