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Abuso di dipendenza economica: il CdS si pronuncia sul ricorso dell'AGCM


Pubblicato il: 4/17/2023

Nel contenzioso, le società To-Dis S.r.l. ed M-Dis Distribuzione S.p.A., sono affiancate dagli avvocati Antonio Lirosi, Matteo Padellaro e Alberto Pera. Il Signor Nello Rovido è assistito dall'avvocato Pietro Piciocchi.

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Lazio n. 11131/2021.

L'AGCM ha adottato nei confronti M-Dis e To-Dis, società operanti nel campo della distribuzione nazionale di quotidiani e periodici, il provvedimento n. 28043 del 20 dicembre 2019, che ha accertato a carico delle predette la sussistenza di un abuso di dipendenza economica ai sensi dell’art. 9, co. 3-bis, della legge 18 giugno 1998, n. 192, consistente nell’aver disposto arbitrariamente l’interruzione delle forniture in danno dell’impresa individuale Rovido Nello, distributore locale di stampa quotidiana e periodica nell’area di Genova ed in quelle limitrofe, e ha irrogato nei confronti delle medesime la sanzione di € 321.597,17.

Le società appellate hanno impugnato avanti il T.A.R. per il Lazio tale provvedimento, chiedendone l’annullamento. 

A sostegno del ricorso di primo grado hanno dedotto sotto il profilo procedimentale: la tardività della contestazione di avvio del procedimento; la complessiva illegittimità dell’iter procedimentale; nonchè l’erroneo inquadramento della fattispecie come abuso di dipendenza economica, stante l’assenza di profili di arbitrarietà e irragionevolezza nel loro comportamento, nonché l’assenza di effetti sulla concorrenza; l’erronea considerazione delle condotte delle due imprese ricorrenti in chiave unitaria; il difetto di motivazione in ordine alle ragioni che hanno indotto l’Autorità a discostarsi dall’ordinanza 13646/2018 del Tribunale di Genova.

Il T.A.R. per il Lazio adito ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento in ragione della fondatezza del primo motivo, di carattere assorbente, relativo alla ingiustificata lunghezza della durata della fase preistruttoria e della conseguente tardività dell’avvio dell’istruttoria e disponendo l’assorbimento degli altri motivi di gravame. Il T.A.R. ha, altresì, condannato l’Autorità al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio.

Nel ricorso avverso detta sentenza, sono stati sollevati errori procedurali e violazione, nonchè falsa applicazione, delle norme in materia invocate dall'autorità a tutela della situazione poc'anzi descritta.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta): accoglie l'appello, come in epigrafe proposto; accoglie, altresì, il terzo motivo del ricorso di primo grado riproposto ex art. 101 comma 2 c.p.a. dalle appellate To-Dis S.r.l., M-Dis Distribuzione Media S.p.A.; e, per l’effetto, conferma, con diversa motivazione, la sentenza appellata con accoglimento del ricorso di primo grado e annullamento del provvedimento n. 28043 del 20 dicembre 2019 dell’A.G.C.M.