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La Camera Arbitrale di Milano respinge il ricorso di Anna Colombo


Pubblicato il: 8/25/2022

Gli avvocati Ivett Paulovics e Pierfrancesco Fasano hanno affiancato la Signora Anna Colombo nella controversia.

Con ricorso depositato presso Camera Arbitrale di Milano perfezionatosi in data 25 agosto 2022, la Signora Anna Colombo, residente in P.zza Risorgimento 1, 22069 Rovellasca (CO) e rappresentata dagli avvocati Ivett Paulovics e Pierfrancesco C. Fasano ha introdotto una procedura ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it" vers. 2.1 (d'ora in poi Regolamento Dispute), chiedendo il trasferimento in proprio favore del nome a dominio COIL.IT, assegnato a MISA Automazione s.r.l. via Risorgimento 54, 20017 Rho (MI).

Nel presente caso, dopo aver attentamente esaminato le argomentazioni delle parti ed i documenti dalle stesse prodotti, il Collegio ritiene che il reclamo sia stato promosso dalla Ricorrente in mala fede e che esso costituisca un abuso (reverse domain name hijacking).

La Ricorrente, che dal 2014 ha lavorato alle dipendenze di Macral, S.r.l. (a cui la Resistente è subentrata in toto nell’attività imprenditoriale), e che il 1/7/2020 è stata assunta dalla Resistente, ha acquisito la registrazione italiana del marchio COIL solo nel 2018. 

La Resistente per contro è stata fondata nel 1987 ed ha ininterrottamente usato il marchio COIL per decenni, anche attraverso il dominio coil.it (registrato nel 1997). 

La Ricorrente, in considerazione del suo essere dipendente della Resistente e dei suoi rapporti personali con Marco Miraglia (amministratore di fatto della Resistente nel periodo 2013-2022), dal quale ha peraltro acquisito il marchio nel 2018, non poteva non essere a conoscenza del prolungato e legittimo uso del marchio COIL fatto dalla Resistente sin da data ben antecedente all’acquisizione da parte della Ricorrente di un qualsivoglia diritto sul segno COIL. 

Ciò nonostante la Ricorrente ha affermato nel suo ricorso che la Resistente “prima di avere avuto notizia dell’opposizione (8/07/2022), non utilizzava in buona fede il dominio contestato” e che “il dominio in contestazione sia stato registrato con l’intento di danneggiare gli affari della Ricorrente”.

Quello che appare è quindi che la Ricorrente abbia presentato un ricorso con affermazioni scientemente tendenziose e spesso non rispondenti al vero per cercare di ottenere la riassegnazione di un nome a dominio cui ha invece pieno titolo la Resistente. 

Il Ricorso presentato dalla Ricorrente è respinto.