La Camera Arbitrale di Milano riassegna la titolarità del marchio "Cottoemangiato.it"
Pubblicato il: 9/13/2022
R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A. è affiancata dall'avvocato Carlo Sala.
Con deposito di ricorso alla Camera Arbitrale di Milano perfezionatosi in data 13 settembre 2022, R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A., con sede in Roma, Largo del Nazareno n. 8, rappresentata dall’avv. Carlo Sala ha introdotto una procedura ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it" vers. 2.1 (Regolamento Dispute), chiedendo il trasferimento in proprio favore del nome a dominio COTTOEMANGIATO.IT, assegnato alla società resistente.
La registrazione di un nome a dominio identico a un marchio altrui da parte di un soggetto che non ha alcuna relazione con quel marchio già può essere indicativa di un comportamento di malafede. Le circostanze del caso specifico (l’anteriorità e l’uso protratto nel tempo dei marchi della Ricorrente, e l’allegata -ed incontestata- attività di domainer della Resistente) portano a ritenere che la Resistente sapesse o perlomeno avrebbe dovuto sapere, che la registrazione del nome a dominio <cottoemangiato.it> era identica ai marchi anteriori della Ricorrente.
In merito alla malafede della Resistente nell'utilizzo del Nome a Dominio, va osservato che in base al ricorso ed alla documentazione ad esso allegata, il Nome a Dominio non risulta collegato ad alcun sito web attivo. E’ principio ormai pacificamente applicato nelle procedure di riassegnazione nazionali ed internazionali che anche la detenzione “passiva” (passive holding) di un nome a dominio senza che l’assegnatario ne faccia uso, costituisce elemento da cui desumere la malafede del resistente nella registrazione e nella detenzione del nome a dominio, in quanto da ciò si può dedurre che il dominio è stato registrato in assenza di un legittimo interesse, allo scopo di sfruttare la notorietà dell’altrui segno distintivo, e il titolare del nome a dominio lo stia mantenendo in danno dell’altra parte.
Ad avviso del Collegio, nel caso specifico tale conclusione è supportata dall’anteriorità e dall’uso protratto dei marchi della Ricorrente e dal fatto che i link presenti sulla pagina web associata al Nome a Dominio rimandano a prodotti e servizi di carattere culinario, analoghi a quelli contraddistinti dai marchi della Ricorrente.
In considerazione di tutto quanto precede, Il Collegio ritiene soddisfatto anche il requisito di cui all'art. 3.6, lett. c) del Regolamento Dispute.
In accoglimento del ricorso presentato da R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A. si dispone la riassegnazione del nome a dominio <cottoemangiato.it> a favore della Ricorrente.