Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

La Camera Arbitrale di Milano riassegna il dominio "Rinascente.it"


Pubblicato il: 2/24/2023

Nel contenzioso, la società La Rinascente S.p.A. è affiancata dall'avvocato Alessandra Ferreri.

Con reclamo depositato presso la Camera Arbitrale di Milano, perfezionatosi in data 9 novembre 2022, La Rinascente S.p.A. - con sede in Milano, via Giorgio Washington n. 70 - tramite l’avv. Alessandra Ferreri, ha introdotto una procedura ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it" vers. 2.1 (d'ora in poi Regolamento Dispute), chiedendo il trasferimento in proprio favore del nome a dominio RINASCENTEL.IT, assegnato alla Sig.ra Monia Nanino, via Romagnoli 25 - Latina.

La Ricorrente ha fornito elementi di prova circa l’esistenza di più d’una di tali circostanze: il nome di dominio registrato è un nome per il quale non esiste alcun collegamento dimostrabile con diritti del Registrante; sul punto, la Resistente non ha nemmeno offerto alcun elemento di segno contrario; la rinomanza, nazionale e internazionale, del nome, dei marchi e del domain name della Ricorrente, oltre che fatto notorio, è stata provata documentalmente ed è stata esplicitamente riconosciuta dalla stessa Resistente; si può dunque ritenere che quest’ultima conoscesse – al momento della registrazione del dominio opposto (11.2.2015) – l’esistenza di diritti della Ricorrente sulla denominazione, sui marchi e sul nome a dominio de La Rinascente; è stato allegato e provato che, al nome a dominio opposto “rinascentel.it” è collegato un sito web di e-commerce in concorrenza con quello della Ricorrente, in quanto avente contenuto e caratteristiche sovrapponibili a quelle dei negozi e del sito di e-commerce della Ricorrente, essendo diretto a offrire in vendita prodotti di diverse categorie e marchi; la registrazione e l’uso di un domain name sostanzialmente identico a quello della Ricorrente, pertanto, è da ritenere finalizzato a trarre un indebito vantaggio dalla notorietà del nome e dei marchi della Ricorrente (sui quali la Resistente non vanta alcun diritto); le difese della Resistente non hanno fornito alcun elemento diretto a dimostrare l’utilizzo in buona fede del nome a dominio contestato. 

Le circostanze illustrate e documentate con il Reclamo, pertanto, forniscono sufficienti elementi per ritenere provata la mala fede della Registrante, in quanto convergono univocamente nel dimostrare come, con la registrazione del nome a dominio contestato e il suo utilizzo, l’odierna Resistente intendesse sfruttare la notorietà del segno “Rinascente”, al solo scopo di intercettare un maggior numero di utenti, quale indebito vantaggio della sua attività concorrente. 

Si deve pertanto ritenere sussistente anche il requisito previsto dall’art. 3.6, comma 1, lettera c) del Regolamento Dispute.

In accoglimento del Reclamo presentato dalla Ricorrente, il Collegio dispone la riassegnazione del nome a dominio “RINASCENTEL.IT” alla S.p.A. LA RINASCENTE. 

Studi Coinvolti