Respinto in Consiglio di Stato il ricorso della Farmacia Firriolo
Pubblicato il: 4/18/2023
Nel contenzioso, la Farmacia Firriolo S.a.S. di Antonino Firriolo & C è affiancata dagli avvocati Laura Giordani e Bruno Riccardo Nicoloso. Il Comune di Anguillara Sabazia è difeso dall'avvocato Gianluigi Pellegrino.
La Farmacia Firriolo ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Lazio n. 08980/2017 concernente la riperimetrazione dei confini di sede farmaceutica.
La controversia concerne la definizione dei confini di due sedi farmaceutiche del Comune di Anguillara Sabazia. Con d.C.C. n. 10 in data 31 gennaio 2017, venivano modificati i confini delle sedi farmaceutiche tra cui quelli della ricorrente.
Tale modifica è stata impugnata dinanzi al TAR del Lazio dalla società di persone titolare della farmacia della sede n. 2, mediante quattro motivi di ricorso.
Il TAR del Lazio, con la sentenza appellata (II-bis, n. 8980/2017), ha esaminato il ricorso nel merito (espressamente accantonando l’eccezione preliminare di inammissibilità per difetto di interesse, sollevata dal Comune), e lo ha respinto, in quanto infondato.
Il TAR ha anzitutto precisato alcuni elementi, utili a conferire alla deliberazione impugnata il suo effettivo significato: la sede farmaceutica n. 4 era stata messa a concorso nel 2007, ma la vincitrice non aveva provveduto all’apertura della farmacia per mancanza di locali idonei nella zona di riferimento; con nota del 13 gennaio 2014, la ASL competente aveva fatto presente di aver proceduto ad un’accurata ricognizione sul territorio di competenza della sede n. 4, non rilevando l'esistenza di locali idonei per l’apertura di una farmacia; pertanto, la zona di riferimento della sede n. 4 è stata modificata al fine di consentire l’apertura della farmacia; il riscontro di tale situazione di fatto è fornito dalla rinuncia della vincitrice del concorso del 2007 e dal subentro di altro candidato, impegnato ad aprire la farmacia entro il 14 agosto 2017.
Con l’appello in esame, la società ricorrente in primo grado ha dedotto l'error in iudicando ed in procedendo, nonchè la manifesta illogicità della motivazione e la violazione delle norme in materia di eccesso di potere.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la società appellante al pagamento della somma di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre agli accessori di legge, in favore del Comune di Anguillara Sabazia e della Regione Lazio, ciascuno, per spese ed onorari del grado di giudizio.