Respinto il ricorso del Comune di Mendicino
Pubblicato il: 4/18/2023
Nel contenzioso, il Comune di Mendicino è affiancato dall'avvocato Vittorio Cavalcanti; la società Fisia Italimpianti è difesa dall'avvocato Roberto Prozzo.
Il Comune di Mendicino ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Calabria n. 01676/2017.
Il Comune di Mendicino, unitamente ad altri Comuni della Provincia di Cosenza, faceva parte del Consorzio Valle Crati costituito ex art. 31 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Il Consorzio svolgeva il servizio di raccolta differenziata e smaltimento reflui per i Comuni consorziati per il periodo dal 1998 al 2000 avvalendosi della Castalia s.p.a., poi Fisia Italimpianti s.p.a. I pagamenti del pattuito corrispettivo in favore della affidataria società di gestione avvenivano una volta che il Consorzio incassava dai Comuni consorziati i costi dei servizi.
La Società Fisia Italimpianti s.p.a., al fine di riscuotere il corrispettivo, attivava un procedimento arbitrale all’esito del quale, in data 19 giugno 2007, veniva pronunciato un lodo che condannava il Consorzio Valle Crati al pagamento della somma di € 2.2413.11,88 maggiorata di interessi al tasso legale, nonché del maggior danno determinato nella misura del 5% dal 4 luglio 2001 fino all'effettivo soddisfo, a titolo di saldo dei corrispettivi per la gestione e manutenzione dell’impianto integrato dei rifiuti solidi e liquidi urbani di cui al Contratto n. rep. 53 dell’1 ottobre 1997 di affidamento, gestione e manutenzione dell’impianto integrato dei rifiuti solidi e liquidi urbani della conurbazione Cosenza-Rende sito in Contrada Settimo di Rende.
Per l’ottemperanza del suddetto lodo arbitrale, divenuto definitivo a seguito della sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro n. 570 de 18 aprile 2014, la Fisia Italimpianti s.p.a. adiva il Tribunale Amministrativo regionale per la Calabria il quale, con sentenza 2 febbraio 2016, n. 205, dichiarava l'obbligo per il Consorzio Valle Crati di adottare le determinazioni amministrative e contabili necessarie, assegnando il termine di 90 giorni per dare esecuzione integrale al giudicato, nominando un Commissario ad acta per il caso di inadempienza ulteriore, affinché provvedesse entro 120 giorni a dare esecuzione al giudicato.
A seguito delle dimissioni del designato Commissario il T.A.R. Calabria demandava alla Prefettura di Cosenza la nomina di un nuovo Commissario.
Il Comune di Mendicino impugnava la Deliberazione del Commissario ad acta per l’adempimento della decisione del Tribunale amministrativo per la Calabria n. 205/2016.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello lo respinge. Compensa le spese di lite del grado.