Accolto l'appello di IRCCS Pascale in materia di adeguamento contrattuale
Pubblicato il: 4/18/2023
Nel procedimento, l’Istituto Nazionale Tumori IRCCS - Fondazione Pascale è affiancato dagli avvocati Paola Cosmai e Carmine Mariano; Gestione Ambiente Multiservizi S.r.l. è assistita dagli avvocati Luigi Mennella e Andrea Di Lecce.
L'istituto IRCCS Pascale ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Campania n. 5051/2022.
Con il ricorso di primo grado, proposto dinanzi al TAR per la Campania, sede di Napoli, la società Euro Servizi Generali Group S.r.l. ha impugnato il provvedimento prot. n. 0005376 del 29 maggio 2018, nella parte in cui l’Istituto Nazionale Tumori IRCCS - Fondazione Pascale, ha rigettato l’istanza da essa proposta, ai sensi dell’art. 115 del d.lgs n. 163/2006, diretta ad ottenere l’adeguamento del prezzo contrattuale; con lo stesso ricorso ha anche proposto domanda di accertamento del diritto ad ottenere la suddetta revisione dei prezzi in base agli indici ISTAT.
La ricorrente ha esposto di essere subentrata, in forza del contratto di acquisto di ramo d’azienda, alla società Euroservizi Generali S.r.l. nel contratto di appalto CR/SERV/1173 del 15 ottobre 2010, con cui l’Istituto Nazionale Tumori “G. Pascale” aveva affidato alla cedente il “Servizio di pulizia e sanificazione degli edifici e delle aree esterne nonché la movimentazione dei contenitori sanitari e la movimentazione dei contenitori dei rifiuti da e verso i siti di produzione in Istituto”.
Con nota prot. 131/2018 del 23 maggio 2018, la ricorrente aveva formulato l’istanza di adeguamento del prezzo d’appalto, ai sensi dell’art. 115 del d.lgs n. 163/2006, e tale istanza era stata respinta dall’Istituto Pascale con il provvedimento impugnato (prot. 0005376 del 29 maggio 2018).
Con la sentenza n. 5051 del 27 luglio 2022, il TAR ha accolto il ricorso disponendo l’annullamento del provvedimento impugnato e condannando l’Istituto al pagamento della somma spettante a titolo di revisione del prezzo, all’esito dell’apposito procedimento istruttorio, con la precisazione che “a fronte della mancata pubblicazione da parte dell’ISTAT dei dati rilevati e pubblicati semestralmente sull’andamento dei prezzi dei principali beni e servizi acquisiti dalle amministrazioni appaltanti, la revisione dei prezzi debba essere calcolata utilizzando l’indice (medio del paniere) di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati (c.d. “indice FOI”) mensilmente pubblicato dal medesimo ISTAT” come costantemente ritenuto dalla giurisprudenza; a tale somma avrebbero dovuto aggiungersi gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale fino al saldo.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la sentenza appellata e dichiara improcedibile il ricorso di primo grado.