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Pronuncia del Consiglio di Stato in materia di ricostruzione edile


Pubblicato il: 4/19/2023

Nel contenzioso, il Consorzio Irec - Realizzazione di Edilizia Pubblica Consortile è affiancato dagli avvocati Antonio Salemme e Giancarlo Violante Ruggi D'Aragona; la società Planta Global Abitare Sociale S.r.l. è assistita dall'avvocato Paolo Carbone; la Regione Campania è rappresentata dall'avvocato Massimo Consoli.

Il Consorzio Irec ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Campania n. 286/2017.

La società Planta Global Abitare Sociale ha impugnato in prime cure il decreto dirigenziale regionale del 29 gennaio 2016, che ne ha disposto la decadenza dalle agevolazioni per gli interventi di housing sociale ex l.r. n. 5 del 6 maggio 2013, in ragione del mancato inizio dei lavori entro l’anno dalla comunicazione di delocalizzazione dell’intervento agevolato, come prescritto dall’art. 1, comma 154, della legge regionale in parola.

La disposizione de qua consente ai soggetti attuatori di programmi costruttivi di housing sociale consistenti in nuove edificazioni ma non ancora iniziati, di evitare la decadenza disposta in via generale dall’art. 1, comma 153, alla duplice condizione: della comunicazione alla Regione, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, della delocalizzazione dell’intervento, “prevedendo il recupero di immobili di cui gli stessi operatori abbiano la disponibilità nell’intero territorio regionale”; dell’inizio dei relativi “programmi costruttivi entro dodici mesi dalla comunicazione dell’avvenuta delocalizzazione”.

Con la sentenza il TAR ha accolto il ricorso, sostenendo che: sarebbe infondata l’eccezione formulata dal contro-interessato di carenza di legittimazione attiva in capo alla ricorrente.

Alla luce di ciò, il progetto sarebbe stato assentito dal Comune per silentium, posto che da un lato “non sussiste alcuna preclusione legale alla formazione del titolo abilitativo silente” nella vicenda de qua, dall’altro ai sensi dell’art. 18 d.P.R. n. 380 del 2001 “la convenzione deve ritenersi equipollente all’atto unilaterale d’obbligo” e, nella specie, “l’atto unilaterale d’obbligo allegato all’istanza di permesso di costruire del 14.2.2022, con cui la Planta Global si è assunta tutti gli impegni ex lege ha valore e carattere equivalente alla convenzione”; di converso, il successivo titolo edilizio espresso del 2015 sarebbe stato emanato solo per dare veste formale alla volizione amministrativa già antecedentemente manifestata per silentium.

Il tempestivo inizio dei lavori sarebbe attestato dalla comunicazione del 28 agosto 2014 e dalla perizia tecnica di parte asseverata, da cui si desumerebbe, tra l’altro, “l’esecuzione degli scavi propedeutici alla realizzazione delle strutture”; comunque, a tutto concedere, la legge regionale richiederebbe l’inizio non dei lavori, ma del “programma costruttivo”, dizione più lata che includerebbe anche le attività propedeutiche all’edificazione vera e propria, come “l’acquisto dell’immobile da recuperare e l’espletamento delle pratiche edilizie”.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso di primo grado. Spese del doppio grado di giudizio compensate.