Rigettato l'appello di Media Vacanze in materia di vincolo idrogeologico
Pubblicato il: 4/19/2023
Nel contenzioso, la società Media Vacanze S.r.l. è difesa dall'avvocato Anna Maria Ciardo.
La società Media Vacanze s.r.l. ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Puglia n. 1181/2018.
La sentenza gravata ha rigettato il ricorso proposto dalla parte appellante avverso il diniego di nulla-osta del 5 dicembre del 2014, del Servizio Foreste di Bari avente ad oggetto i movimenti di terra, in zona sottoposta a vincolo idrogeologico, ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. n. 3267/1923 in località Lido Marini del comune di Ugento.
Avverso la decisione sono sollevati i seguenti motivi di appello: erroneità nei presupposti; travisamento della prova e dello stato dei luoghi; mancanza e contraddittorietà della motivazione; erronea applicazione di norme di legge (RDL n. 3267/1923).
L’oggetto della presente controversia è il diniego di nulla osta opposto dal Servizio Foreste Sezione Provinciale, alla realizzazione di un piccolo chiosco sull’area demaniale sita nel comune di Ugento, provincia di Lecce, Località Lido Marini, richiesto dalla società.
Il motivo che, a parere dell’Autorità forestale, impedisce il rilascio dell’autorizzazione è la presenza di un vincolo idrogeologico derivante dall’essere l’area interessata, una “zona dunale”, in questo momento priva di vegetazione. La presenza di un chiosco, in questa prospettiva, viene considerata pregiudizievole per lo sviluppo della vegetazione dunale, la cui mancanza impedisce il trattenimento del substrato dannoso. Dunque l’innesto è considerato di ostacolo al ripristino della naturalità pre-esistente.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, lo rigetta.