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Respinto l'appello di Nova Coop sull'appalto per l'are "ex Westinghouse"


Pubblicato il: 4/20/2023

Nel contenzioso, Nova Coop Soc. Coop. è affiancata dagli avvocati Mario Sanino, Alessandro Sciolla e Sergio Viale. La Regione Piemonte è assistita dagli avvocati Stefano Gattamelata e Giovanna Scollo; il Comune di Torino è difeso dagli avvocati Massimo Colarizi, Elisabetta Boursier e Donatella Spinelli; la società Esselunga S.p.A. è rappresentata dagli avvocati Claudio Vivani, Mauro Pisapia e Gianluigi Pellegrino.

La società Nova Coop Soc. Coop ha avanzato appello per la riforma della sentenza del TAR Piemonte n. 1082/2017.

Con ricorso proposto innanzi al T.a.r. per il Piemonte, gli odierni appellanti domandavano l’annullamento di una serie di atti aventi ad oggetto l’area denominata “ex Westinghouse” di proprietà del Comune di Torino, già inserita in un più ampio (ed in parte già attuato) programma di riqualificazione urbanistica ed ambientale di aree industriali dismesse

Con determinazione dirigenziale n. 294 del 30 dicembre 2013, la Città di Torino disponeva l’aggiudicazione definitiva dell’asta pubblica in favore della società Amteco & Maiora s.r.l. per l’importo di euro 19.716.500,00. A seguito della presentazione della proposta di Piano urbanistico esecutivo avanzata dall’aggiudicatario, contenente una maggiore definizione progettuale, l’Amministrazione dava avvio alla quarta modifica dell’Accordo di Programma, nel cui contesto veniva svolta la fase di Valutazione Ambientale Strategica, in esecuzione di quanto già previsto con la Determina Regionale n. 619/2013, conclusiva della fase di verifica di assoggettabilità a VAS.

La sentenza è stata appellata dalla società Nova Coop, rimasta soccombente.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, n. 8343 del 2017, di cui in epigrafe, respinge l’appello principale e dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse l’appello incidentale. Condanna la società appellante alla rifusione delle spese del grado in favore del Comune di Torino, della Regione Piemonte e della società Esselunga s.p.a., che liquida, per ciascuna parte, in euro 10.000 (diecimila/00), oltre gli accessori di legge, se dovuti.