Accolto l'appello circa l'Ordinanza Ministeriale che regola l'accesso all'insegnamento dei possessori di titoli esteri
Pubblicato il: 4/18/2023
Gli avvocati Michele Bonetti e Santi Delia, dell'omonimo studio legale, hanno affiancato i ricorrenti nel contenzioso.
Con sentenze del 14 aprile 2023, il Consiglio di Stato ha accolto i ricorsi patrocinati dagli Avv.ti Michele Bonetti e Santi Delia dichiarando, per la prima volta, la giurisdizione del Giudice Amministrativo in relazione al contenzioso per la rimozione della “riserva” nella I fascia GPS per gli insegnanti con titoli esteri ancora in attesa di riconoscimento.
I ricorrenti avevano presentato ricorso in quanto lesi dalla clausola contenuta nell’O.M. n. 112/2022 che non consente loro di stipulare contratti da I fascia delle GPS in quanto inseriti con riserva. Tale preclusione deriva dalla circostanza che detti docenti sono ancora in attesa del riconoscimento del titolo estero, procedimento di cui il Ministero stesso ritarda la definizione.
Ebbene il TAR aveva ritenuto che tale contenzioso dovesse essere deciso dinanzi al giudice del lavoro in quanto inerente non interessi legittimi bensì diritti soggettivi.
Il Consiglio di Stato, con plurime sentenze, ha dichiarato la fondatezza delle ragioni dei ricorrenti confermando che nel caso di specie ciò che si censura è proprio l’atto di macro-organizzazione. Nella sentenza, difatti, si legge che “a monte della procedura si situano atti amministrativi generali, cui si correlano posizioni di interesse legittimo. Ora, è evidente che l’interesse legittimo del docente sia finalizzato, in ultima analisi, alla realizzazione del massimo risultato pratico cui aspira, costituito dalla costituzione del rapporto di lavoro. Ma tale proiezione teleologica non è certo sufficiente per trasformare l’interesse legittimo in diritto soggettivo. Così argomentando, infatti, si potrebbe affermare che ogni ricorso contro gli atti di una procedura concorsuale ha, come causa petendi, il diritto soggettivo all’assunzione. In tal modo, poi, si frusterebbe l’interesse sostanziale dedotto dalle parti, fortemente ribadito anche in sede di appello, all’annullamento della contestata clausola del bando: utilità giuridica che ha la consistenza dell’interesse legittimo e non potrebbe essere adeguatamente soddisfatto dinanzi al giudice ordinario”.
Nè, a differenza di quanto sostenuto dal T.A.R. Lazio, è decisivo l'aspetto secondo cui il fine dell'azione è comunque quella della stipula del contratto e, dunque, dell'assunzione come diritto soggettivo perfetto.
Ora, è evidente che l’interesse legittimo del docente sia finalizzato, in ultima analisi, alla realizzazione del massimo risultato pratico cui aspira, costituito dalla costituzione del rapporto di lavoro. Ma tale proiezione teleologica non è certo sufficiente per trasformare l’interesse legittimo in diritto soggettivo. Così argomentando, infatti, si potrebbe affermare che ogni ricorso contro gli atti di una procedura concorsuale ha, come causa petendi, il diritto soggettivo all’assunzione. In tal modo, poi, si frusterebbe l’interesse sostanziale dedotto dalle parti, fortemente ribadito anche in sede di appello, all’annullamento della contestata clausola del bando: utilità giuridica che ha la consistenza dell’interesse legittimo e non potrebbe essere adeguatamente soddisfatto dinanzi al giudice ordinario.