Sanzionata la ACR Siena e il Presidente Montanari
Pubblicato il: 4/21/2023
Nel procedimento, la società ACR Siena 1904 e il Sig. Emiliano Montanari sono affiancati dall'avvocato Paolo Rodella.
Il TFN si pronuncia in merito al deferimento avanzato dal Procuratore Federale contro il Sig. Emiliano Montanari e la società ACR Siena 1904 per la violazione dei doveri di correttezza, lealtà e probità (il primo) e per responsabilità diretta e propria da mancato controllo dell'operato dei propri dirigenti (la seconda). Nel merito, per aver violato le norme in materia di versamento delle ritenute Irpef relative al periodo d'imposizione novembre 2021 - agosto 2022.
I deferiti depositavano memoria difensiva corredata da documenti, contestando il deferimento. In particolare, in ordine alle ritenute Irpef relative al periodo novembre 2021-2022, la difesa rilevava come non potesse considerarsi posto in essere alcun ritardo nel versamento, atteso che esso era avvenuto con modello F24 “a zero” e quindi senza esborso. La circostanza che la presentazione del modello fosse avvenuta solo in data 5.1.2023 era da considerarsi mera irregolarità formale. Rilevava inoltre la difesa come la norma di cui all’art. 1, comma 160, Legge n. 197/2022, che aveva introdotto la possibilità di rateazione delle ritenute già sospese con una scadenza lo stesso giorno della sua entrata in vigore, doveva considerarsi illegittima perché in contrasto con lo Statuto del Contribuente. Al caso di specie, inoltre, andava applicato l’istituto del c.d. “lieve inadempimento” poiché il versamento era comunque avvenuto pochi giorni dopo la data del 29.12.2022 indicata dalla norma.
Così ricostruito il complesso quadro normativo di riferimento, con riguardo al caso in esame è pacifico che il versamento delle ritenute Irpef dovuto dalla Società per tutti i periodi oggetto del deferimento fosse regolato dalla normativa “speciale” agevolativa richiamata e dunque fosse considerato “tempestivo” se effettuato il 29.12.2022. È di tutta evidenza che siamo in presenza di una legge “speciale” (leggi che regolano situazioni o materie particolari o che sono rivolte a categorie di soggetti ben precise) che stabilisce un termine perentorio (29 dicembre 2022) per accedere alla “remissione in termine” ed effettuare il versamento di quanto dovuto ovvero per manifestare la propria volontà di usufruire della rateizzazione. La natura speciale della norma stessa rende, comunque, applicabile quanto espressamente disposto da questa senza possibilità di invocare altre disposizioni di maggior favore laddove sia stabilita una regola specifica.
Avuto riguardo alla specifica fattispecie, il Tribunale ritiene che per la violazione in esame la sanzione equa possa essere determinata nel minimo edittale di due punti di penalizzazione. Va altresì affermata la responsabilità del deferito Montanari, cui sono riconducibili le funzioni e i poteri connessi agli inadempimenti contestati, sotto il profilo della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza ex art. 4 CGS. È infatti pacifico come l’irregolarità negli adempimenti fiscali, nel caso di specie il versamento delle ritenute Irpef dovute per dipendenti e collaboratori, ponga in una concreta posizione di vantaggio economico la società inadempiente e si appalesi quindi scorretta anche sul piano sportivo.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni: per il sig. Emiliano Montanari, mesi 3 (tre) di inibizione; per la società ACR Siena 1904 Spa, punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva.