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Accolto parzialmente il reclamo della Futsal Pontedera: ordinata la ripetizione della gara


Pubblicato il: 4/21/2023

Nel contenzioso, la società ASD Futsal Pontedera è affiancata dall'avvocato Lorenzo Signorini, la società ASD Atlante Grosseto è difesa dall'avvocato Flavia Tortorella.

La Corte Sportiva si pronuncia sul reclamo proposto dalla ASD Futsal Pontedera per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n. 702 del 23.02.2023.

Su ricorso tempestivamente proposto dalla società A.S.D. Atlante Grosseto, il Giudice Sportivo presso la Divisione di Calcio a 5 comminava alla società A.S.D. Futsal Pontedera, nel regolare contradditorio con quest’ultima, la punizione sportiva della perdita con il punteggio di 0 – 6 della gara disputata tra le due squadre l’11.02.2023, valevole per il campionato nazionale di Serie B – Girone C e terminata con il risultato di 3 a 5 in favore della Futsal Pontedera.

La sanzione veniva così comminata in applicazione dell’art. 10, comma 6, lett. a), C.G.S., per avere la Futsal Pontedera schierato, nella gara in questione, il calciatore Morganti Nicola, il quale non aveva ancora scontato una giornata di squalifica rimediata nel corso del precedente campionato 2021/2022, quale tesserato della società Arpi Nova.

La reclamante sostiene che la corretta interpretazione del combinato disposto degli artt. 19 e 21 C.G.S. sarebbe appunto quella sino ad allora prospettata e fatta propria dal Giudice Sportivo Nazionale e dalla Corte Sportiva di Appello Nazionale, secondo la quale le sanzioni della squalifica inflitte ad un calciatore “in relazione a gare diverse da quelle della Coppa Italia e delle Coppe Regioni si scontano nelle gare dell’attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e dalle Coppe Regioni”; così limitando solo alle suddette competizioni, così come espressamente previsto dal comma 4 della norma medesima, l’assoluta prevalenza del c.d. principio di omogeneità, dovendo per il resto prevalere (come nel caso di specie) il principio generale secondo cui le squalifiche rimediate in tutte le altre competizioni devono essere scontate nella prima gara ufficiale successiva disputata dalla prima squadra di appartenenza del calciatore.

La Corte ritiene che la valutazione del fatto nella cornice dell’art. 10, comma 5, lascia impregiudicata l’incidenza e la rilevanza negativa del fatto medesimo sulla regolarità della gara disputata l’11.02.2023 tra la Atlante Grosseto e la Futsal Pontedera, gara che, in accoglimento della subordinata conclusione rassegnata dalla società reclamante, va pertanto dichiarata irregolare e della quale deve esserne ordinata la ripetizione in applicazione della lett. c) del medesimo art. 10, comma 5, C.G.S., nei modi e nei tempi che verranno stabiliti dalla competente Divisione.

Alla luce di ciò, accoglie parzialmente il reclamo e, per l’effetto, ordina la ripetizione della gara siccome irregolare.