Accolto il reclamo della Virtus Francavilla
Pubblicato il: 4/21/2023
Nel contenzioso, la Virtus Francavilla S.r.l. è affiancata dall'avvocato Carlo Mormando.
La Virtus Francavilla s.r.l. impugna la decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega PRO di Serie C, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 211/DIV del 28 marzo 2023, che con riferimento alla partita del Campionato di Serie C 2022–2023 Lucchese/Monopoli, disputata il 26 marzo 2023 ha irrogato la sanzione dell’ammenda per euro 2.000,00, per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati in Curva Sud, integranti anche violenza e ingiuria sulla persona.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutata la particolare odiosità della condotta posta in essere (r. proc. fed.).
Col proposto reclamo, si chiede l’annullamento ovvero la riduzione della sanzione.
Il reclamo merita accoglimento, per difetto di prova sul fatto illecito ascritto. Occorre premettere che le condotte in contestazione sono state percepite solo dai collaboratori della Procura federale e non anche dalla terna arbitrale o dal delegato di Lega, che pure ha reso un rapporto molto circostanziato sulla condotta tenuta dalle opposte tifoserie sugli spalti.
La disposizione, come da giurisprudenza consolidata, va interpretata nel senso che, mentre i rapporti degli ufficiali di gara e del Commissario di gara sono di per sé idonei a dimostrare i fatti ivi descritti, l’efficacia probatoria degli atti di indagine della Procura federale è invece sottoposta alla previa valutazione di verosimiglianza da parte del giudicante.
In particolare, al fine di escludere quest’ultima, si è dato risalto alla “non accertata distanza dei collaboratori della Procura federale dal luogo dell’accaduto che dà adito ad incertezza nella complessiva ricostruzione dell’evento”.
Poiché tale fondamentale elemento non risulta specificato nella relazione dei collaboratori della Procura federale, e non potendosi nemmeno scrutinare le immagini televisive depositate dal reclamante (dunque, presumibilmente favorevoli agli interessi di questa), non versandosi in tema di “condotta violenta di particolare gravità”, deve procedersi all’annullamento della sanzione.