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Respinto il ricorso di Coopservice in materia di servizi integrati di facility management


Pubblicato il: 4/21/2023

Nel contenzioso, la società cooperativa Coopservice è affiancata dagli avvocato Pierpaolo Salvatore Pugliano, Andrea Santoro e Domenico Greco; la Città Metropolitana di Genova è difesa dagli avvocati Carlo Scaglia e Valentina Manzone; Siram S.p.A. è rappresentata dall'avvocato Paolo Gaggero.

La società Coopservice ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Liguria n. 649/2021.

La Città Metropolitana di Genova, quale soggetto aggregatore ai sensi del d.-l. 66/2014 convertito dalla l. 89/2014, bandiva gara, suddivisa in tre lotti e affidata al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro di durata quadriennale avente ad oggetto i servizi integrati di facility management sugli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni del territorio della Regione Liguria, adibiti prevalentemente ad uso ufficio e ad attività scolastiche e formative. Con atto n. 1067/2021 aggiudicava il lotto n. 1 al costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con mandataria Coopservice Soc. Coop. p.a. e mandanti Antas s.r.l. e Consorzio Integra Società Cooperativa.

Siram s.p.a., in proprio e quale mandataria del costituendo RTI con Conister Consorzio Ingegneria Servizi territoriali, impugnava l’aggiudicazione avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Liguria. La ricorrente, esposto di essersi classificata nella graduatoria del lotto in parola in seconda posizione con un distacco di punteggio dall’aggiudicataria pari a soli 0,0466 punti, sosteneva con i primi due motivi l’illegittima attribuzione a questa di due punteggi, e cioè di 0,50 per il parametro f2 “Indicatore di Soddisfazione Utenza IS-CD”, e di 0,40 per il parametro g3 “Sistema di gestione attinente alla responsabilità sociale d’impresa”, di cui al progetto offerta/disciplinare di gara. Con i residui motivi censurava la positiva conclusione del sub-procedimento di verifica di congruità dei costi della manodopera dell’offerta aggiudicataria e, in via subordinata e in parte qua, la lex specialis

Con la sentenza breve di cui in epigrafe l’adito Tar, nella resistenza della stazione appaltante e di Coopservice, riteneva la fondatezza del primo motivo, di carattere assorbente, circa l’illegittima attribuzione all’offerta di Coopservice del punteggio di 0,50 per il parametro f2, senza il quale la ricorrente si sarebbe classificata prima in graduatoria. Accoglieva pertanto il ricorso e annullava l’aggiudicazione, condannando le parti resistenti alle spese del giudizio.

La ricorrente ha domandato la riforma della sentenza gravata e la conferma dei provvedimenti impugnati in primo grado.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello di cui in epigrafe, lo respinge. Condanna Coopservice Soc. Coop. p.a. alla refusione in favore di Siram s.p.a. delle spese del grado, che liquida nell’importo pari a € 5.000,00 (euro cinquemila/00). Compensate le altre.