Il Gruppo Alimentare San Carlo vince il ricorso in materia di tutela del marchio
Pubblicato il: 4/30/2022
Nel contenzioso, la società San Carlo Gruppo Alimentare S.p.A. è affiancata dagli Avvocati Giovanni Maria Ghisletti e Marianna Parodi dello Studio Perani & Partners.
Con domanda depositata in data 18 dicembre 2019, Salvatore Lombardi chiedeva la registrazione del marchio figurativo "San Carlo" per prodotti e servizi nelle Classi 30, 35, 39 e 43.
In data 6 aprile 2020, San Carlo Gruppo Alimentare S.p.A. presentava un’opposizione alla registrazione del marchio in questione per tutti i summenzionati prodotti e servizi. L’opposizione si fondava sul motivo previsto dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE. L’opponente basava l’opposizione sul marchio italiano anteriore n. 1 322 350 depositato il 14 aprile 2010 e registrato il 9 agosto 2010 per prodotti nelle Classi 29 e 30 e sul marchio italiano anteriore n. 1 663 516, depositato il 12 marzo 2015 e registrato l’8 gennaio 2016 per prodotti nelle Classi 29 e 30.
Con decisione del 25 novembre 2021, la Divisione di Opposizione accoglieva parzialmente l’opposizione e rifiutava la domanda di marchio. In data 19 gennaio 2022, il richiedente presentava un ricorso avverso la decisione impugnata, chiedendone l’annullamento nella misura in cui la domanda di marchio era stata rifiutata.
L’istanza di limitazione dell’enunciato dei prodotti richiesti nella Classe 30 presentata dal richiedente il 24 marzo 2022 non può essere accolta in quanto la specificazione fornita dalla ricorrente, non risulta essere pertinente ai fini di restringere in modo chiaro e inequivoco l’ambito di protezione richiesto dalla domanda di MUE. Infatti, la specificazione in questione non riguarda l’esclusione di una tipologia di prodotti per cui si chiede di escludere la protezione del MUE, bensì si riferisce al loro formato e ai loro canali di distribuzione.
Ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 4, RMUE, la parte che pone fine a un procedimento tramite il ritiro del ricorso sopporta l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte. Nella fattispecie, il richiedente deve rifondere all’opponente le spese di rappresentanza professionale sostenute nel procedimento di ricorso, pari ad €550,00.