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Accolta l'opposizione di Cristalfarma: sussiste il rischio di confusione


Pubblicato il: 5/7/2022

Nel contenzioso, la società Cristalfarma S.r.l. è affiancata dall'avvocato Francesco Braga dello Studio Perani & Partners.

In data 22/03/2021, l’opponente ha presentato opposizione contro alcuni dei prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 352 095 "PARMON" vale a dire contro una parte dei prodotti compresi nella Classe 5. L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio italiano n. 2 018 000 006 468, “PARSON” (marchio denominativo). L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

I prodotti nella classe 5 coperti dai marchi in disputa sono stati riscontrati essere identici. Essi sono diretti sia al grande pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale. In ragione del tipo di prodotti, si può presupporre un grado di attenzione da medio a relativamente elevato da parte del consumatore.

Pertanto, l’opposizione basata sulla registrazione di marchio italiano n. 2 018 000 006 468 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.