Rischio di confusione del marchio Ventessa: Terre di Venezia vince il giudizio d'opposizione
Pubblicato il: 6/22/2022
Nel procedimento, la società Terre di Venezia S.r.l. è affiancata dallo Studio Perani&Partners con l'avvocato Francesco Braga.
In data 25/09/2020, l’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 238 494 "VENTESSA" (marchio denominativo). L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio italiano n. 1 349 322 "VENISSA" (marchio denominativo). L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.
Ai sensi dell’articolo 47, paragrafi 2 e 3, RMUE, su istanza della richiedente, l’opponente è tenuto a fornire la prova che nel termine di cinque anni che precedono la data di deposito o, ove applicabile, la data di priorità del marchio contestato, il marchio anteriore è stato oggetto di uso effettivo nel territorio in cui tale diritto è tutelato per i prodotti o per i servizi per i quali è stato registrato, e sui quali si fonda l’opposizione, o che sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso. Il marchio anteriore è assoggettato all’obbligo d’uso se, alla data in questione, lo stesso era registrato da almeno cinque anni.
La Corte di Giustizia ha statuito che si ha «uso effettivo» del marchio allorché questo assolve alla sua funzione essenziale che è di garantire l’identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, al fine di trovare o di mantenere per essi uno sbocco, ad esclusione degli usi simbolici, che sono tesi soltanto a conservare i diritti conferiti dal marchio. Inoltre, il requisito relativo all’uso effettivo del marchio richiede che questo, quale è tutelato nel territorio pertinente, sia usato pubblicamente e verso l’esterno.
Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione. Pertanto, l’opposizione basata sulla registrazione di marchio italiano n. 1 349 322 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.
Poiché il diritto anteriore n. 1 349 322 porta all’accoglimento dell’opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i prodotti contro i quali essa era diretta, non è necessario esaminare l’altro diritto anteriore invocato dall’opponente.