Invitalia vince il contenzioso sul ricorso avanzato da Salvatore Rogna S.r.l. e Fenix Scarl
Pubblicato il: 4/22/2023
Nel contenzioso, la società Salvatore Rogna S.r.l. e il Consorzio Fenix Scarl sono affiancati dagli avvocati Antonio Melucci e Francesco Zaccone; Invitalia S.p.A. è assistita dagli avvocati Antonio Lirosi, Marco Martinelli, Pietro De Corato e Giulia De Paolis; Hera Restauri S.r.l. è difesa dall'avvocato Barbara Del Duca.
Il TAR Campania, Salerno, con la sentenza n. 692/23, ha respinto il ricorso proposto da Salvatore Ronga S.r.l. - Fenix Consorzio Stabile Scarl avverso l'esclusione dalla gara indetta da Invitalia, quale centrale di committenza, avente ad oggetto lavori di restauro e valorizzazione di “Velia, Città delle acque” – Lotto III per presunta carenza del requisito dell'Attestazione SOA richiesto dal disciplinare di gara.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: respinge il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di Invitalia S.p.A. e di Hera Restauri Srl, liquidandole, in favore di ciascuna, nella somma di euro 3.000,00 (tremila/00), oltre spese generali nella misura del 15%, oltre Iva e Cpa come per legge; compensa le spese nel rapporto processuale relativo al Ministero della Cultura, alla Soprintendenza dei Beni Culturali di Salerno, e all’Unione dei Consorzi Stabili Italiani.
In particolare, la pronuncia si segnala per aver affrontato i seguenti, rilevanti, temi: il regime speciale di qualificazione “in proprio” del consorzio stabile nel settore dei beni culturali; il relativo divieto del cumulo alla rinfusa; l’affidamento congiunto dei lavori aventi ad oggetto beni culturali con conseguente indissolubilità delle varie categorie richieste; la limitata qualificazione “cumulativa” dei consorzi stabili alla luce della più recente giurisprudenza; l’impossibilità di modificazioni soggettive del consorzio stabile qualora la consorziata designata per l’esecuzione sia priva dei requisiti di partecipazione già alla data di presentazione della domanda.