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Eccessiva afflittività della sanzione: accolto il reclamo della Orvietana Calcio


Pubblicato il: 4/22/2023

Nel contenzioso, la società Orvietana Calcio S.r.l. è affiancata dall'avvocato Fabio Giotti.

La società Orvietana Calcio S.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione, inflitta alla stessa società, dal Giudice Sportivo presso la presso la Lega Nazionale Dilettanti (cfr. Com. Uff. n. 114 del 21.03.2023), in relazione alla gara di Campionato di Serie D, girone E, Orvietana-Flaminia del 19.03.2023.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha inflitto alla società reclamante la sanzione disciplinare dell'ammenda di euro 2.800,00 e diffida per aver: i propri sostenitori, al termine della gara, lanciato all'indirizzo del Direttore di gara, il quale si accingeva ad imboccare il tunnel degli spogliatoi, alcune pietre, due delle quali lo colpivano al petto e su un braccio, provocando intensa sensazione dolorifica ed ematoma.

La società reclamante fonda il suo reclamo sui seguenti motivi: erronea refertazione dei fatti; assenza di prova in ordine alla riconducibilità dei fatti contestati ai sostenitori dell'Orvietana Calcio; genericità della refertazione in ordine al numero dei sostenitori coinvolti nei fatti riportati a referto; eccessiva afflittività e sproporzionalità delle sanzioni inflitte alla reclamante; non applicabilità della sanzione prevista dall'art. 8, comma 1, lett. c), C.G.S.

In considerazione di quanto esposto, la società reclamante ha chiesto: in via principale l'annullamento del provvedimento impugnato per i motivi esposti; in via subordinata, l'annullamento della sanzione prevista dall'art. 8, comma 1, lettera c), C.G.S., rideterminando la sanzione nella sola ammenda prevista dall'art. 8 lettera b CGS nella misura ritenuta di giustizia e ragione ed in ogni caso in misura congruamente inferiore a quella indicata nel provvedimento impugnato per i motivi esposti in narrativa ai punti 3 e 4.

La Corte ritiene che sia necessaria la riqualificazione della sanzione comminata dal Giudice Sportivo, ascrivendola alla fattispecie di cui all’art. 8, comma 1, lett. b), anziché c), riducendo la sanzione economica in misura appropriata alla natura estemporanea del deprecabile gesto ed alla sua effettiva gravità, non venendo in rilievo la responsabilità della società reclamante per la condotta di un gruppo di tifosi ma per quella di un isolato sconsiderato.

Accoglie parzialmente il reclamo e, per l’effetto, riduce la sanzione alla sola ammenda di € 1.500,00.

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