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Tesseramento irregolare: respinto il ricorso della Napoli Femminile


Pubblicato il: 4/22/2023

Nel procedimento, la società Napoli Femminile è affiancata dall'avvocato Filippo Pandolfi; la società SSDARL Women Hellas Verona è difesa dall'avvocato Stefano Fanini.

La società Napoli Femminile S.S.D. a r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 inflitta alla reclamante dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile di cui al Com. Uff. n. 155/DCF del 22/03/2023, in relazione alla gara Napoli Femminile S.S.D. a r.l. / Women Hellas Verona SSD a r.l. del 12/03/2023.

La Women Hellas Verona aveva presentato al Giudice Sportivo ricorso avverso la posizione irregolare della calciatrice Toomey Melissa, tesserata con la società SSD Napoli Femminile. La reclamante ha contestato che la calciatrice Toomey, avrebbe disputato la precedente gara del Campionato di serie B della D.C.F., quarta giornata di ritorno (in violazione di quanto disposto dal C.U. FIGC n. 288/A, lett. E, art. 4 del 30.6.2022).

Il Giudice Sportivo ha accolto il ricorso proposto dalla Women Hellas Verona SSD a r.l. e, per l’effetto, ha inflitto alla Napoli Femminile S.S.D. a r.l. la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3.

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere respinto. La tesi della reclamante, secondo la quale il disposto di cui al C.U. FIGC n. 288/A, art. 4, lett. E, del 30.6.2022 andrebbe interpretato nel senso che, affinché si realizzi la violazione, è necessario che la calciatrice sia inserita in tutte e tre le ultime partite disputate nel campionato di Serie B, è infondata.

Alla violazione della norma, consegue la corretta applicazione della sanzione prevista dall’art 10, comma 1, C.G.S., alla luce di ciò, la Corte respinge il reclamo.