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Impossibilità di procedere all'esproprio, respinto il ricorso di Radio Blu


Pubblicato il: 4/24/2023

Nel contenzioso, la società Radio Blu - Edizioni Castello S.r.l. è affiancata dall'avvocato Andrea Manzi; il Comune di Fumane è difeso dall'avvocato Barbara Ferrari.

La società Radio Blu - Edizioni Castello S.r.l. ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Veneto n. 70/2018.

La sentenza impugnata ha in parte dichiarato improcedibile, in parte respinto il ricorso con cui la parte appellante ha chiesto l’annullamento del provvedimento del 21 marzo 2000 n. 1903 e successivo atto del 12 aprile 2000 n. 2560, ed il conseguente risarcimento del danno, con i quali l’ente locale appellato aveva dichiarato di non poter dar corso alla procedura di esproprio richiesta in ragione dell’art. 4 L. 6 agosto 1990, n. 233 e dell’art. 3, comma 22, L. 31 luglio 1997, n. 294.

L’impresa appellante, attiva nell’ambito della radio-diffusione, aveva presentato nel 1999 una richiesta per attivare una procedura di esproprio ex art.4 comma 2 L.223/1990 ed art. 3 comma 2, l.249 del 1997, illo tempore vigenti, in base ai quali sarebbe stato possibile, previa acquisizione coattiva delle aree da parte del Comune, ottenere, per gli imprenditori che ne avessero fatto richiesta, la concessione di un’area a titolo di diritto di superficie, per l’installazione di impianti di radio-trasmissione. Nell’occasione l’appellante rappresentava di essere proprietaria di un impianto di radiodiffusione sito sul Monte Pastello, nel Comune di Fumane, in provincia di Verona.

L’ente locale ebbe a rigettare la richiesta per una molteplicità di ragioni, rilevando innanzitutto che la società non era proprietaria di alcun impianto in loco, ma esercitava l’attività utilizzando strutture di terzi. pre-esistendo su di essa impianti di radio trasmissione, l’area, inoltre, non era espropriabile ex art.4 l.223 citata che non prevedeva l’acquisto coattivo di un terreno edificato; infine l’area era già utilizzata per legittima attività di radiodiffusione sia da emittenti privati che dalla concessionaria pubblica RAI e dunque, “a fortiori” il preteso diritto di superficie non poteva essere oggetto di concessione perché avrebbe finito per ostacolare le emissioni prodotte da questi ultimi.

Alla luce di ciò, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Condanna la parte appellante al pagamento delle spese processuali in favore delle due costituite parti appellate, che si liquidano in complessivi euro 6000,00 (euro seimila,00) da dividersi in parti eguali fra le stesse.