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Il CdS si pronuncia in merito alla realizzazione di un impianto geotermico presso la scuola materna di Adegliacco


Pubblicato il: 4/24/2023

Nel contenzioso, la Regione Friuli Venezia Giulia è affiancata dagli avvocati Beatrice Croppo ed Ettore Volpe; il Comune di Tavagnacco è assistito dagli avvocati Andrea Manzi, Luigi Manzi e Gianni Zgagliardich.

La Regione Friuli Venezia Giulia ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Friuli n. 00389/2016, resa tra le parti, concernente l’annullamento del decreto di revoca della regione fvg n. sgeo/2098/b/10/ag/242gei dd. 14.09.2012 del contributo in precedenza concesso al Comune di Tavagnacco.

Il Comune di Tavagnacco, con ricorso presentato al Tar per il Friuli Venezia Giulia ha chiesto l’annullamento del decreto n. SGEO / 2098 / B/ 10/ AG / 242 GE1, del 14.9.2012, con cui la Regione Friuli Venezia ha disposto la revoca del contributo di € 111,650,00 “Por fesr 2007 – 2013 obiettivo competitivita’ e occupazione – asse 5 ‘ecosostenibilita’ ed efficienza energetica del sistema produttivo” precedentemente concessogli in relazione al progetto di “Lavori di realizzazione di un impianto geotermico presso la scuola materna di Adegliacco”.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, con la decisione n. 389/2016 ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento di revoca regionale.

Contro tale decisione la regione Friuli Venezia Giulia ha proposto appello, chiedendo la riforma della sentenza impugnata.

Principale elemento di controversia consiste nell'asserita assenza di idonea pubblicità dell'appalto e la conseguente irregolarità nell'aggiudicazione e nella percezione del contributo.

Nella fattispecie oggetto della presente controversia, il R.U.P ha individuato i soggetti qualificati mediante una esplorativa indagine di mercato, ricercando su Internet (sito Autorità di vigilanza che indica i soggetti in possesso di qualificazione SOA) o in fiere del settore le società che risultavano specializzate nella categoria di lavorazioni oggetto di appalto. Alcune società hanno fatto richiesta di invito essendo venute a conoscenza dei lavori attraverso la pubblicazione, promossa dalla stazione appaltante, dell’avvenuto finanziamento dell’opera sulla stampa locale.

Anche sotto tale profilo, la pubblicazione sulla stampa ha di fatto realizzato un’ampia pubblicità dell’appalto, specie in considerazione dell’assenza di forme di pubblicità precostituite nella fonte di regolazione normativa della fattispecie di gara espletata. Pertanto, la libertà di forme che ha caratterizzato la fase della ricerca di mercato "volta a individuare gli operatori economici in possesso dei necessari requisiti di qualificazione" non pare aver provocato effetti distorsivi o di chiusura al mercato, ma, anzi, aver consentito, secondo un approccio funzionale/sostanzialistico di stampo comunitario, di intercettare i competitori (effettivamente) interessati a partecipare alla procedura.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge nei sensi di cui in motivazione.