Il Consiglio di Stato accoglie l'appello del MISE contro l'emittente Tele NBC
Pubblicato il: 4/26/2023
Nel contenzioso, la società Tele NBC è assistita dall'avvocato Sergio Giovanni Verga.
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Lazio nl 12318/2021.
Con decreto n. 57345 del 30 settembre 2019 il Ministero dello Sviluppo Economico ha revocato l’importo complessivo del contributo di euro 58.802,83, assegnato da questo Ministero ai sensi dell’art. 45, comma 3, della Legge n. 448/1998 e del Regolamento adottato con d.m. 292/2004, all’Associazione Tele NBC, per le annualità 2013 e 2014, non più spettante, a seguito della perdita del requisito previsto dall’art. 1, comma 2, del d.m. n. 292/2004 per le annualità 2013 e 2014.
Per l’effetto, l’Amministrazione statale ha disposto il recupero dell’importo di € 52.922,54, corrispondente agli acconti del 90% dei contributi annualità 2013 e 2014 assegnati e percepiti dall’Associazione Tele NBC, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali maturati ai sensi dell’art. 8, comma 3, del d.m. n. 292/2004, con riserva di eventuali azioni legali.
L’Associazione Tele NBC, agendo dinnanzi al Tar Lazio, Roma, ha impugnato il decreto di revoca e gli atti connessi, deducendo: la violazione della disciplina in materia di annullamento in autotutela con particolare riferimento al superamento del termine entro cui avrebbe potuto essere esercitato il potere di riesame ex art. 21-nonies L. n. 241/90 e alla lesione del legittimo affidamento ingenerato nella parte privata sulla conservazione dei benefici in contestazione; il difetto di motivazione del provvedimento di recupero, nonchè l’impossibilità di revocare il contributo per l’anno 2014.
Il Tar ha accolto il ricorso, ravvisando la fondatezza dei primi due motivi di impugnazione, incentrati sulla violazione della disciplina in materia di autotutela, con riferimento al termine entro cui poter esercitare il potere di annullamento d’ufficio, al difetto di motivazione in ordine alle ragioni di interesse pubblico sottese alla relativa decisione e alla tutela del legittimo affidamento dei beneficiari.
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha appellato la sentenza pronunciata dal Tar, deducendone l’erroneità con la formulazione di due motivi di impugnazione.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso di primo grado; compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.