Accolto l'appello in materia di appalto per i servizi di gestione e manutenzione del Centro per il monitoraggio ambientale
Pubblicato il: 4/26/2023
Nel contenzioso, EBC s.r.l. è affiancata dagli avvocati Rocco De Bonis e Luca Di Mase; la Regione Basilicata è assistita dall'avvocato Maurizio Roberto Brancati; Publisys S.p.A. è difesa dagli avvocati Luca Massatani, Dario Capotorto e Giuseppe Buscicchio; Cae S.p.A. è rappresentata dall'avvocato Mario Zoppellari.
La società EBS S.r.l. ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Basilicata n. 00265/2020.
Con atto notificato in data 2 settembre 2020 e depositato il successivo 14 settembre E.B.C. S.r.l., in proprio e quale Capogruppo Mandataria del Costituendo Rti, Rti Tab Consulting S.r.l., Rti Nesa S.r.l. ha interposto appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata, Sezione Prima, n. 265/2020, con cui è stato rigettato il ricorso da essa proposto avverso la determinazione della Regione Basilicata, n. 20AC.2019/D.00180, del 13 novembre 2019, recante l’aggiudicazione della gara per l’affidamento in outsourcing dei “servizi di gestione e manutenzione del Centro per il monitoraggio ambientale (CMA) dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Basilicata (ARPAB)” in favore del costituendo raggruppamento composto dalle ditte CAE s.p.a., mandataria, e Telecom Italia s.p.a., mandante.
Con l’atto di appello EBC ha articolato avverso la sentenza di prime cure, criticando i passaggi motivazionali con cui erano stati rigettati i due motivi di ricorso, i seguenti due motivi: Error in judicando per violazione e falsa applicazione degli artt. 42, 52, 53, 58, 64, 80 (comma 5 lett. d ed f-bis) e 105 del D.lgs 50/2016, nonché dell’art. 9 del disciplinare di gara in relazione ad una situazione di conflitto di interesse e di omessa dichiarazione della suddetta situazione.
Parte appellante ha altresì riproposto in questa sede la domanda di tutela in forma specifica volta ad ottenere l’aggiudicazione dell’appalto de quo, con conseguente dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con le ditte controinteressate e con espressa richiesta di subentro nel suddetto contratto.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado.
Rigetta la domanda di subentro nel contratto.
Condanna il RTI CAE/Telecom e la Regione Basilicata, in solido fra loro, pro quota nei rapporti interni, alla refusione delle spese di lite in favore di parte appellante, liquidate in complessivi euro 5.000,00 (cinquemila/00) per il primo grado ed in euro 5.000,00 (cinquemila/00) per il secondo grado, oltre alla refusione di quanto anticipato a titolo di contributo unificato ed oneri accessori, come per legge. Pone le spese della disposta verificazione, liquidate in complessivi euro 4.200,00 (quattromiladuencento/00) a carico del RTI CAE/Telecom e della Regione Basilicata, in solido fra loro, pro quota nei rapporti interni.