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Accolto il reclamo della Juventus: partita disputabile a porte aperte


Pubblicato il: 4/27/2023

Nel procedimento, la società Juventus FC è assistita dagli avvocati Maria Turco e Luigi Chiappero.

La società Juventus FC S.p.A. ha avanzato reclamo per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega nazionale professionisti serie A, di cui al Com. Uff. n. 182 del 06.04.2023 con la quale veniva comminata la sanzione dell'obbligo di disputare una gara con il settore dello stadio denominato "Tribuna sud primo anello" privo di spettatori, inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Comunicato Ufficiale n. 182 del 06.04.2023, in relazione alla gara di Coppa Italia Frecciarossa Juventus/Internazionale del 04.04.2023.

La Società reclamante, con il ricorso introduttivo, in via principale chiede: l’annullamento della decisione del Giudice Sportivo per inutilizzabilità della relazione della Procura federale - essendo pervenuta dopo il termine posto dall’art. 62, comma 1, CGS, da considerarsi perentorio; l’annullamento della decisione per insussistenza della condizione posta dall’art. 28, comma 4, CGS e quindi della gravità, dimensione e reale percezione del fenomeno tale da far scattare la sanzione nei confronti delle Società.

In via subordinata poi, la reclamante chiede la concessione del beneficio della sospensione condizionale della sanzione ai sensi dell’art. 28, comma 7, CGS, non avendo il Giudice Sportivo in alcun modo tenuto in considerazione le circostanze attenuanti di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e c), CGS. La società Juventus dall’inizio di ogni stagione sportiva ha infatti: posto in essere una serie di concrete iniziative contro ogni tipo di discriminazione, costantemente oggetto di divulgazione da parte della società; collaborato con le Forze dell’Ordine, denunciando alla Questura le frange del tifo più violento (come dimostra, fra l’altro, una sentenza del Tribunale di Torino del 20.10.2021 prodotta agli atti) ed intervenendo con il cd. “DASPO societario”; dotato a proprie spese lo Stadio di un impianto di videosorveglianza (che ha peraltro consentito l’immediata individuazione dei due soggetti autori dei cori incriminati, verso i quali sono stati adottati dalla società provvedimenti inibitori).

La corte accoglie il reclamo disponendo l'annullamento della sanzione e riformando la decisione impugnata.

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