La società Reggina 1914 viene penalizzata di tre punti per le violazioni commesse dall'Amministratore delegato
Pubblicato il: 4/27/2023
Nel contenzioso, la società Reggina 1914 è difesa dall'avvocato Enrico Lubrano, unitamente all'avvocato Paolo Rodella.
Con atto del 28 marzo 2023, Prot. 23155/669pf22-23/GC/blp, la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale il sig. Paolo Castaldi, Amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore della società Reggina 1914 Srl, all’epoca dei fatti e la società Reggina 1914 S.r.l.
Al primo veniva contestata la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 33, comma 3, del CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 85 NOIF, lett. B) par. VI), per non aver pagato a diversi tesserati, entro il termine del 16 febbraio 2023, gli emolumenti relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2022; alla seconda per rispondere a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal sig. Paolo Castaldi; nonchè per la violazione dei doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il termine del 16 febbraio 2023, le ritenute Irpef relative alle mensilità di novembre e dicembre 2022. Inoltre, per rispondere a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal sig. Castaldi.
Per entrambi i deferimenti, l’indagine nasceva dalla segnalazione effettuata dalla Co.Vi.So.C. alla Procura Federale. In particolare, con riferimento al deferimento Prot. n. 23155/669pf22- 23/GC/blp, con nota del 27 febbraio 2023, la Co.Vi.So.C. segnalava alla Procura Federale che, all’esito delle verifiche eseguite, era emerso che la società Reggina 1914 Srl, entro il termine del 16 febbraio 2023, non aveva provveduto al pagamento, in favore di alcuni tesserati, degli emolumenti relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2022, così come previsto dall’art. 85, lett. B), par. VI) delle NOIF.
I legali di parte deferita, nel riportarsi ai propri scritti chiedendo il proscioglimento dei deferiti, evidenziavano l’insussistenza di responsabilità in capo ai deferiti, dal momento che il mancato pagamento delle ritenute Irpef nei termini di legge era dovuto esclusivamente al provvedimento del Tribunale di Reggio Calabria che aveva negato l’autorizzazione. In ordine al mancato pagamento degli emolumenti, il legale riferiva che la società aveva interpretato il provvedimento del Tribunale che aveva autorizzato il pagamento di tutti gli emolumenti, come limitato al pagamento dei calciatori ancora in rosa alla società, come confermato dal Tribunale relativamente alle mensilità di gennaio e febbraio.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni: per il sig. Paolo Castaldi, mesi 3 (tre) di inibizione; per la società Reggina 1914 Srl, punti 3 (tre) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva.