Ridotta la sanzione alla Virtus Francavilla
Pubblicato il: 4/27/2023
Nel contenzioso, la società Virtus Francavilla S.r.l. è affiancata dall'avvocato Carlo Mormando.
La Società Virtus Francavilla S.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione dell'ammenda di € 2.500,00 inflitta alla gara Virtus Francavilla/Giugliano del 05.02.2022 dal Giudice sportivo della Lega Pro.
Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento contro la reclamante: “per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori al termine della gara, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato verso il Settore occupato dai tifosi ospiti oggetti contundenti che provocavano un forte rumore nell'impattare sulle strutture dello stadio, senza colpire alcuno. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e valutato il fattivo comportamento dei Dirigenti della Società ospitante, finalizzato alla cessazione delle condotte poste in essere. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed., r. c.c., relazione di indagine)”.
A sostegno del reclamo diretto ad ottenere in via principale l’annullamento della sanzione comminata ed in via subordinata la riduzione della stessa, la reclamante disponeva più motivi. In particolare, con la prima doglianza lamentava la violazione ed omessa applicazione dell’art. 29 comma 1 C.G.S. in combinato disposto con l’art. 7 C.G.S.
La reclamante, infatti, rilevava la ricorrenza di tre delle circostanze indicate alle lettere a), b) e c) dell’art. 29, comma 1, C.G.S. e, conseguentemente, la società non doveva essere ritenuta responsabile per i fatti avvenuti all’esterno dell’impianto sportivo al termine della gara con conseguente annullamento dell’ammenda di euro 2.500,00 comminata dal Giudice Sportivo con C.U. n. 206/DIV. del 21 marzo 2023. Con un ultimo motivo, infine, si censurava la sproporzione ed eccessiva gravosità della sanzione irrogata.
La Corte, valutata l’entità della sanzione irrogata e tenuto conto del comportamento in concreto tenuto dalla società reclamante, la quale ha collaborato con le forze dell’ordine e ha posto in essere quei “modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi” previsti dall’art. 29, comma 2, C.G.S. come attenuante della responsabilità delle società per i comportamenti dei propri sostenitori, ritiene congruo applicare una riduzione.
Accoglie parzialmente il reclamo e, per l’effetto, riduce la sanzione dell’ammenda in € 1.500,00.