Accolto l'appello in materia di occupazione di suolo pubblico
Pubblicato il: 4/27/2023
Nel contenzioso, la società Edilsantamonica S.p.A. è affiancata dall'avvocato Silvio Campana; il Comune di Misano Adriatico è difesa dall'avvocato Maurizio Morri.
La società Edilsantamonica S.p.A. ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda) n. 01050/2016, resa tra le parti, concernente l'annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 31.03.2009.
Gli odierni appellanti sono proprietari di una vasta area ubicata nel Comune di Misano Adriatico. L’area in questione è stata destinata ad ospitare opere di urbanizzazione previste nell’ambito di un piano particolareggiato di iniziativa privata, reso efficace con convenzione dell’anno 1980. In forza della predetta convenzione le aree avrebbero dovuto essere cedute gratuitamente all’Amministrazione comunale, unitamente alle opere ivi realizzate. Le relative aree vincolate a destinazione pubblica (strade, verde-parco e parcheggi) non sono, tuttavia, mai state cedute al Comune, in contrasto con quanto previsto dalla convenzione accessiva al piano di lottizzazione.
Nel 2009 il Comune di Misiano Adriatico, con la deliberazione consiliare n. 41 del 31.3.2009, ha disposto l’acquisizione al patrimonio comunale di tutte le aree dei lottizzanti. Contro la predetta delibera i lottizzanti, in base alla previsione del comma 5 del citato art. 58, D.L. 112/2008, hanno proposto ricorso amministrativo in opposizione chiedendone l’annullamento.
Decorso inutilmente il termine di 90 giorni previsto dall’art.6 del DPR n. 1199 del 24.11.1971, i lottizzanti hanno nei termini impugnato la predetta delibera davanti al TAR Emilia Romagna. Con ricorso in primo grado i lottizzanti hanno reiterato i motivi di impugnazione già formulati in via amministrativa, in particolare censurando, in relazione ai vizi di violazione di legge e di eccesso di potere.
Il giudice di primo grado ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile per difetto di giurisdizione e in parte irricevibile. Con maggiore dettaglio, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna ha respinto il ricorso in base alla considerazione per cui, dalla interpretazione letterale dell’art. 58 comma 5, D.L. 112/2008 si ricava l’assunto secondo il quale il ricorso amministrativo in opposizione sarebbe ammissibile soltanto contro la parte della delibera che ha disposto l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1 del predetto art. 58.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, lo accoglie e, in riforma della sentenza di primo grado: annulla in parte la delibera consiliare del Comune di Misiano Adriatico n. 41 del 31.3.2009, limitatamente al provvedimento che ha disposto, ai sensi dell’art. art. 31, comma 21, della legge n. 448/1998, l’accorpamento al demanio stradale dei terreni occupati ad uso pubblico di proprietà degli odierni appellanti; rimette, ai sensi dell’art. 105, in parte qua la causa al TAR in relazione al capo che ha declinato la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario. Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.